•          La prima riunione della conferenza di servizi è convocala entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessitĂ  dell’istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione.

•          La conferenza dei servizi assume le determinazioni relative all’organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti.

•          La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate anche per via telematica o informatica; almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocale possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l’effettuazione della riunione, in una diversa data; in tale caso, l’amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque:entro i dieci giorni successivi alla prima.

•          Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell’istanza o del progetto definitivo ai sensi dell’art. 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l’adozione della decisione conclusiva. 1 lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali tannini, l’amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo.

•          Nei casi in cui sia richiesta la V.I.A., la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all’acquisizione della pronuncia sulla complessitĂ  ambientale. Se la V.I.A. non interviene nel termine previsto per l’adozione del relativo provvedimento, l’amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessitĂ  di approfondimenti istruttori.

•          Nei procedimenti relativamente ai quali sia giĂ  intervenuta la decisione concernente la V.I.A. le disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 14 quater, nonchĂ© quelle di cui agli articoli 16, comma 3 e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela del patrimonio storico- artistico e ella pubblica incolumitĂ .

•          Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall’organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontĂ  dell’amministrazione su tute le, decisioni di competenza della stessa.

•          All’esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso- scaduto il termine di cui al comma 3, l’amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede. (nb.= prima della novella del 2005 la legge parlava di “maggioranza delle posizioni espresse”, criterio che, secondo la dottrina, era eminentemente soggettivo, nel senso che ad ogni Amministrazione partecipante corrispondeva un voto; al contrario ora, con il termine “prevalenza”, si ritiene che il Legislatore abbia, voluto far riferimento al tipo e all’importanza, delle attribuzioni di ciascuna amministrazione con riferimento alle questioni in oggetto).

•          Si considera acquisito l’assenso dell’amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontĂ  dell’amministrazione rappresentata.

•          In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti per una sola volta, ai proponenti dell’istanza o ai progettisti, chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono fomiti in detta sede, entro i successivi trenta giorni si procede all’esame del provvedimento.

•          Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva favorevole di cui al comma 6 bis sostituisce, a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazione partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

•          Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a V.l.A. è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all’estratto della predetta V.I.A., nella Gazzetta ufficiale o nel bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella gazzetta ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati.

L’art. 9 l. 69/09 introduce delle innovazioni all’art. 14 ter (Lavori della conferenza di servizi) della Legge 241/1990 che si sostanziano in :

– la conferenza di servizi può svolgersi anche per via telematica;

– alla conferenza di servizi sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in

conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto;

– alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attivitĂ . Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi.

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