Art. 14 quater. Dissenso delle amministrazioni convocate
1° comma. Il dissenso di uno o più rappresentanti delle amministrazioni, regolarmente convocate alla conferenza di servizi, a pena di inammissibilità, deve essere manifestato nella conferenza di servizi, deve essere congiuntamente motivato, non può riferirsi a questioni connesse che non costituiscono oggetto della conferenza medesima e deve recare le specifiche indicazioni delle modifiche progettuali necessarie ai fini dell’assenso.
(il secondo comma è stato abrogato dalla legge n; 15/05).
3° comma. Se il motivato dissenso è espresso da un’amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa dall’amministrazione procedente, entro dieci giorni:
a) al Consiglio dei ministri, in caso di dissenso tra amministrazioni statali;
b) alla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di seguito denominata “Conferenza Stato-regioni”, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni regionali;
c) alla conferenza unificata, di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in caso di dissenso tra un’amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri, della conferenza Stato-regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
Comma 3 bis. Se il motivato dissenso è espresso ad una regione da una provincia autonoma in una delle materie di propria competenza, la determinazione sostitutiva è rimessa dall’amministrazione, procedente, entro dieci giorni:
a ) alla Conferenza Stato – regioni, se il dissenso verte tra un amministrazione statale e una regionale o tra amministrazioni regionali;
b) alla conferenza unificata, in caso di dissenso tra una regione o provincia autonoma e un ente locale. Verificata la completezza della documentazione inviata ai fini istruttori, la decisione è assunta entro trenta giorni, salvo che il Presidente della Conferenza Stato – regioni o della Conferenza unificata, valutata la complessità dell’istruttoria, decida di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a sessanta giorni.
Comma 3 ter. Se entro i termini di cui ai commi 3 e 3 bis la Conferenza Stato – regioni la conferenza unificata non provvede ia decisione, su iniziativa del Ministro per gli affari regionali, è rimessa al Consiglio dei ministri che assumerla determinazione sostitutiva nei successivi trenta giorni, ovvero, quando verta in materia non attribuita alla competenza statale ai sensi dell’art. 117, secondo comma, e dell’articolo 118 della costituzione, alla competente giunta regionale ovvero alle competenti Giunte delle province autonome di Trento e Bolzano, che assumono la detenni nazione sostitutiva nei successivi trenta giorni: qualora non provveda entro il termine predetto, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri, che delibera con la partecipazione dei presidenti delle regioni interessate.
Comma 3 quater. In caso di dissenso tra amministrazioni regionali, i commi 3 e 3 bis non si applicano nelle ipotesi in cui le regioni interessale abbiano ratificato, con propria legge, intese per la composizione del dissenso ai sensi dell’articolo 117, ottavo coma, della Costituzione, anche attraverso l’individuazione di organi comuni competenti in via generale ad assumere la determinazione sostitutiva in caso di dissenso.
Comma 3 quinqies. Restano ferme le attribuzioni e le prerogative riconosciute alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dagli statuti speciali di autonomia e dalle relative norme di attuazione.
(il IV comma è stato abrogato dalla legge n. 15/05).
5° Comma. Nell’ipotesi in cui l’opera sia sottoposta a V.I.A. e in caso di provvedimento negativo trova applicazione Particolo5 comma 2, lettera c-bis), della legge 23 agosto 1998, n 400, introdotta dall’articolo 12 comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303.
Art. 14 quinquies. Conferenza di servizi in materia di finanza di progetto
Nelle ipotesi di conferenza di servizi finalizzala all’approvazione del progetto definitivo in relazione alla quale trovino applicazione le procedure di cui agli articoli 37 bis e seguenti della legge 11 febbraio 1994, n. 109, sono convocali alla conferenza, senza diritto di voto, anche i soggetti aggiudicatari di concessione individuati all’esito della procedura di cui all’articolo 37 quater della legge n. 109 del 1994, ovvero le società di progetto di cui all’articolo 37-quinquies della medesima legge.