1° comma. La conferenza di servizi può essere convocata per progetti di particolare complessitĂ e di insediamenti produttivi di servizi, su motivata richiesta dell’interessato, documentata, in assenza di un progetto preliminare, da uno studio di fattibilitĂ prima della presentazione di una istanza o di un progetto definitivi, al fine di verificare quali siano le condizioni per ottenere, alla loro presentazione, i necessari atti di consenso. In tale caso la conferenza si pronuncia entro trenta giorni dalla data della richiesta e i relativi cosi sono a carico del richiedente.
2° comma. Nelle procedure di realizzazione di opere pubbliche e di interesse pubblico, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico – territoriale del patrimonio storico – artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumitĂ , si pronunciano, per quanto riguarda l’interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte.
3° comma. Nel caso in cui sia richiesta V.I.A. (valutazione di impatto ambientale), la conferenza di servizi si esprime entro trenta giorni dalla conclusione della fase preliminare di definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale, secondo quanto previsto in materia di V.I.A. Ove tale conclusione non intervenga entro novanta giorni dalla richiesta di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime comunque entro i successivi trenta giorni. Nell’ambito di tale conferenza, l’autoritĂ competente alla V.I.A. si esprime sulle condizioni per la elaborazione del progetto e dello studio di impatto ambientale. In tale fase, che costituisce parte integrante della procedura di V.I.A., la suddetta autoritĂ esamina le principali alternative, compresa l’alternativa zero, e sulla base della documentazione disponibile verifica l’esistcnza di eventuali elementi di incompatibilitĂ , anche con riferimento alla localizzazione prevista dal progetto e, qualora tali elementi non sussistano, indica nell’ambito della conferenza di servizi le condizioni per ottenere, iu sede di presentazione del progetto definitivo, i necessari atti di consenso.
Comma 3 bis. Il dissenso espresso, in sede di conferenza preliminare da una amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale, del patrimonio storico – artistico, della salute o della pubblica incolumitĂ , con riferimento alle opere interregionali, è sottoposto alla disciplina di cui all’art. 14 quater comma 3.
4° comma. Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3, la conferenza di servizi si esprime allo stato degli atti a sua disposizione e le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento, anche in seguito delle osservazioni dei privati sul progetto definitivo.
5° comma. Nel caso di cui al comma 2, il responsabile unico del procedimento trasmette alle amministrazioni interessate il progetto definitivo, redatto sulla base delle condizioni indicate dalle stesse amministrazioni in sede di conferenza di servizi sul progetto preliminare, e convoca la conferenza tra il trentesimo e il sessantesimo giorno successivo alla trasmissione. In caso di affidamento mediante appalto concorso o concessione di lavori pubblici, l’amministrazione aggiudicatrice convoca la conferenza di servizi sulla base del solo progetto preliminare, secondo quanto previsto dalla legge 11 febbraio 1944, n. 109, e successive modificazioni.