1° comma. In accoglimento di osservazioni e proposte presentate a norma dell’art. 10, l’amministrazione procedente può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento dell’interesse pubblico, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, in sostituzione di questo. Nell’esercizio di poteri amministrativi discrezionali il contenuto dispositivo degli atti nei quali il potere si estrinseca, può essere oggetto di negoziazione con le parti interessale, negoziazione che può produrre effetti sostitutivi o integrativi del contenuto del provvedimento.
In quest’ultimo caso la fattispecie procedimentale è definita dal provvedimento ed è questo a produrre effetti, ma parte o lutto del suo contenuto dispositivo deriva dall’accordo delle parti. Tali accordi sono un modo di esercizio del potere amministrativo alternativo al provvedimento e sono interamente situati nell’ambito dei rapporti di diritto pubblico. Con la modifica apportata all’art. 11 dalla legge n. 15/2005, la quale ha soppresso le limitazioni al ricorso agli accordi di tipo sostitutivo, questo modo di operare è diventato una possibilità che può sempre essere utilizzata. Comma 1 bis. Al fine di favorire la conclusione degli accordi di cui al comma 1, il responsabile del procedimento può predisporre un calendario di incontri cui invita, separatamente o contestualmente, il destinatario del provvedimento ed eventuali conlrointeressati.
2° comma. Gli accordi debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto (ad substantiam), salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili (si intende richiamata la disciplina del libro IV del codice civile). L’accordo, pur avendo natura negoziale, si applica solo in parte. Per l’altra paste si applica la disciplina propria del provvedimento che esso sostituisce. Tuttavia la disciplina degli accordi resterà in molti punti incerta, anche per la mancanza di una giurisprudenza nel frattempo formatasi a fronte della scarsissima esperienza pratica dell’istituto.
3° comma. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi. L’accordo, pur perfezionato, non diventa efficace se non superata la fase del controllo.
4° comma. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse l’amministrazione recede unilateralmente dall’accordo, salvo l’obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatosi in danno del privato. Sì tratta più di una revoca che di un recesso, contemplata da una forma di autotutela. Infatti è prevista solo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ed opera ex nunc. Se l’atto, come in genere avviene, è costitutivo di un rapporto, l’esercizio del potere di revoca produce la risoluzione del rapporto stesso. Per quanto riguarda i pregiudizi verificatisi in capo al privato a seguito dell’esercizio del potere di revoca, gli interessi del privato sono tutelati anche a fronte dei sopravvenuti interessi pubblici. Logicamente le controversie in ordine all’esercizio del potere di recesso sono attribuite alla giurisdizione amministrativa come le controversie circa l’indennizzo da versare.
Comma 4 bis. A garanzia dell’imparzialità e del buon andamento dell’azione amministrativa, in lutti i casi in cui una pubblica amministrazione conclude accordi nelle ipotesi previste dal comma 1, la stipulazione dell’accordo è preceduta da una determinazione dell’organo che sarebbe competente per l’adozione del provvedimento. Non è chiaro come questa determinazione debba essere assunta, se con autonomo provvedimento, o in premessa al testo dell’accordo. Si tratterebbe comunque di una esternazione della motivazione circa la decisione di aderire all’accordo, fondata sulle risultanze istruttorie e propedeutica alla conclusione dell’accordo stesso. In essa si manifesta la volontà dell ‘amministrazione circa la sua adesione al contenuto dell ‘accordo.
5° comma. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. La tutela degli interessi legittimi dei terzi a fronte dell”accordo è assicurata dal giudice amministrativo mediante l’impugnazione dell’accordo stesso. Quanto alla tutela dei diritti dei terzi la tutela giurisdizionale va proposta davanti al giudice ordinario.