Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile dei procedimento o l’autoritĂ competente, prima della formale adozione un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all’accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al primo periodo interrompe i termini per concludere il  procedimento che iniziano a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine de cui al secondo periodo.
Dell’eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano alle procedure concorsuali e ai procedimenti in materia previdenziale e assistenziale sorti a seguito di istanza di parte e gestiti dagli enti previdenziali. Tale norma, inserita nel 2005 dalla legge n. 15, ha apportato una modifica alla disciplina della fase istruttoria, introducendo una ulteriore fase di partecipazione al procedimento nei casi in cui l’Amministrazione, esaminata l’istanza di parte, e conclusa su di essa l’istruttoria, ritenga non accoglibile l’istanza. L’ulteriore fase di partecipazione al procedimento è costituita dall’apertura da parte dell’Amministrazione di una nuova istruttoria alla quale partecipano gli istanti. Tale istituto dunque costituisce, da un lato, un ‘importante estensione dell ‘istituto della partecipazione procedimentale, dall ‘altro però, secondo parte della dotti-ina, comporta un aggravamento dei procedimenti ad istanza diparte, con qualche contraddizione con il principio di cui all’art. 1, comma 2°.
La norma inoltre si applica solo ai procedimenti a carattere discrezionale, non a quelli a carattere vincolato nĂ© a quelli intesi all’accertamento di diritti a contenuto patrimoniale. Il contenuto dispositivo del provvedimento negativo non consente la produzione dell’effetto che l’esercizio positivo del potere comporterebbe. Esso non innova la realtĂ giuridica, tuttavia è un provvedimento in senso proprio attraverso il quale si cura l’interesse pubblico incidendo sull’interesse legittimo del richiedente che è legittimato ad impugnarlo nelle forme di legge.
Se il soggetto portatore dell’interesse legittimo non impugna il primo provvedimento negativo non potrĂ impugnare il secondo provvedimento sempre negativo, confermativo del primo, a meno che il contenuto dispositivo del secondo non sia fondato su una situazione di diritti e di fatto diversa.