Un aspetto che va almeno accennato è quello del divieto di diluizione, ovvero si proibisce che il rispetto dei valori limite di emissione sia conseguito mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente a tale scopo (art. 28, co. 5, d.lgs. 152/1999); prima di tutto perchĂ© sarebbe uno spreco di risorse, poi perchĂ© non c’è una riduzione del carico inquinante (10 litri rimangono sempre 10 litri, solo in piĂą volume d’acqua). Il disposto dell’art. 28 del d.lgs. 152/1999 viene ripreso parola per parola dall’art. 101, co. 5 del d.lgs. 152/2006; dalla lettera di queste due norme parrebbero comprese nel divieto anche tutte le acque che non partecipano in modo essenziale e diretto al ciclo produttivo, ma accompagnano, invece, la produzione in via accessoria e complementare (“Non e’ comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo gli scarichi parziali”). Invece, l’idea di un divieto di carattere “assoluto” e inderogabile è, per ora, esclusivo della giurisprudenza.

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