L’aumento del capitale può avvenire con corrispondente aumento del patrimonio a seguito di nuovi conferimenti o senza aumento del patrimonio a seguito del passaggio a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi presenti in bilancio. Nello stesso modo si può avere riduzione di capitale mediante riduzione del patrimonio (restituzione parziale dei conferimenti o esonero dal compimento del conferimento) o una riduzione del capitale per perdite e cioè senza riduzione del patrimonio. L’aumento del capitale mediante nuovi conferimenti è consentito quando risponde a necessità effettiva della società e quindi può essere deliberato solo quando i conferimenti assunti all’atto della costituzione o di precedenti aumenti di capitale siano stati totalmente eseguiti.
Per l’aumento del capitale mediante nuovi conferimenti valgono le regole poste per la costituzione e quindi deve essere subito versato il 25% dei conferimenti in denaro (solo che in questo caso il versamento è fatto direttamente alla società), e deve essere presentata garanzia circa l’effettiva corrispondenza dei conferimenti in natura e dei crediti alla parte di capitale sottoscritto. Le nuove quote (per la società a responsabilità limitata) e le nuove azioni (per la società per azioni) devono essere emesse per una valore nominale complessivo al meno pari all’ammontare dell’aumento ma in alcune ipotesi possono (o devono) essere emesse ad un valore superiore (e cioè con un sovrapprezzo) a seguito dell’incremento verificatosi nel patrimonio per l’esercizio dell’attività sociale.
La variazione di capitale non si attua a seguito della deliberazione di aumento del capitale ma solo a seguito della effettiva sottoscrizione e quindi gli amministratori devono iscrivere nel registro delle imprese una attestazione dell’avvenuto aumento di capitale e solo in questo momento il capitale si considera effettivamente aumentato e può essere riportato sulla documentazione della società. La sottoscrizione del nuovo capitale spetta in primo luogo ai soci. Per le società a responsabilità limitata la legge riconosce ai soci il diritto di sottoscrivere l’aumento di capitale in proporzione alle quote possedute e richiede che la decisione di aumento, oltre a contenere i termini e le modalità, debba prevedere che la parte di capitale non sottoscritta da uno o più soci sia sottoscritta dagli altri soci o da terzi.
Per le società per azioni la legge riconosce agli azionisti (e agli eventuali possessori di obbligazioni convertibili) il diritto di opzione ossia il diritto di sottoscrivere le azioni di nuova emissione in proporzione alle azioni possedute (e per i possessori di obbligazioni convertibili sulla base del rapporto di cambio) a preferenza di altri soggetti al fine di
a) evitare una alterazione delle partecipazioni sociali esistenti
b) offrire ai vecchi soci la possibilità di ulteriori investimenti per i loro capitali.
Nella società a responsabilità limitata il diritto alla sottoscrizione gode in via di principio di protezione assoluta. Infatti se è vero che è consentito che l’atto costitutivo preveda che l’aumento di capitale (solo se finalizzato alla ricostituzione del capitale ridotto per perdite al di sotto del limite legale) possa essere attuato mediante offerta delle nuove quote ai terzi è anche vero che in questo caso i soci che non hanno acconsentito possono recedere dalla società. E’ pertanto impedito in questo tipo di società che i soci possano essere costretti a rimanere nella società dove gli equilibri sono alterati rispetto a quelli convenuti originariamente e quindi l’esigenza della maggioranza di far entrare terzi nel gruppo deve tenere conto dei costi derivanti dall’eventuale esercizio del diritto di recesso.
Nelle società per azioni sono previste invece le seguenti ipotesi di esclusione del diritto di opzione:
a) per le azioni di nuova emissione che secondo la deliberazione di aumento del capitale devono essere liberate mediante conferimento in natura. In questo caso è evidente che la società ha interesse ad acquisire un bene determinato che è posseduto da un soggetto ma la legge richiede che in apposita relazione degli amministratori siano illustrate le ragioni di questo specifico interesse)
b) per deliberazione dell’assemblea quando l’interesse della società lo esige e quindi esiste un concreto interesse sociale che giustifica il sacrificio. In tal caso la deliberazione deve essere approvata dai soci che rappresentano oltre la metà del capitale sociale anche se è presa in una convocazione successiva alla prima
b1) per deliberazione dell’assemblea
b2) quando le azioni sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società e in questo caso è necessaria l’approvazione dei soci che rappresentano oltre la metà solo se l’esclusione riguarda più di un quarto delle azioni essendo sufficienti in caso contrario le maggioranze richieste per l’assemblea straordinaria.
Per le società per azioni quotate inoltre lo statuto può escludere il diritto di opzione nei limiti del 10 per cento del capitale preesistente purché il revisore accerti con apposita relazione che il prezzo di emissione corrisponde al valore di mercato delle azioni in quanto in questo caso l’azionista può con identico esborso procurarsi sul mercato le azioni necessarie a mantenere la proporzione esistente Non costituisce invece esclusione o limitazione del diritto di opzione il fatto che la sottoscrizione delle nuove azioni avvenga tramite banche o intermediari finanziari i quali si assumono l’obbligo di offrirle agli azionisti (opzione indiretta). In questo caso la legge stabilisce che nel periodo intercorrente tra la sottoscrizione delle azioni e il loro acquisto da parte degli azionisti l’intermediario, anche se formalmente socio, non può esercitare il diritto di voto.
Come abbiamo già detto nelle società a responsabilità limitata l’atto costitutivo può riservare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale sociale determinandone limiti e modalità di esercizio. Per quanto riguarda la società per azioni l’atto costitutivo (o una sua modificazione) può delegare agli amministratori la facoltà di aumentare il capitale fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della società nel registro delle imprese. La delega può riguardare anche la facoltà di escludere il diritto di opzione e l’emissione di obbligazioni anche convertibili. In questi casi il verbale della decisione degli amministratori deve essere redatto da un notaio e depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese.