Alla radice di questi eventi drammatici stava la contrapposizione frontale di due modi di concepire i rapporti tra la Chiesa e il potere temporale, il sacerdozio e il regno.
L’imperatore considerava il proprio ruolo come assegnatogli direttamente da Dio, e perciò non meno sacro e originario di quello del papa; una concezione che aveva dalla sua una parte non trascurabile della tradizione, e che in quegli anni fu difesa con sapienti argomentazioni giuridiche dal ravennate Pietro Crasso.
Pietro Crasso richiamò a sostegno delle tesi regaliste i testi della compilazione giustinianea, la cui conoscenza diretta cominciava proprio allora a diffondersi.
In un momento storico nel quale il papato affermava con forza la libertas ecclesiae e l’autonomia rispetto ad ogni potere secolare, Pietro Crasso sostenne la pari dignitĂ e l’originaria valenza della lex Romana, voluta dagli imperatori antichi, dei quali i moderni imperatori dovevano essere considerati i legittimi eredi: una teoria gravida di conseguenze storiche per l’occidente europeo.
Il papa invece riteneva preminente il sacerdozio rispetto al regno, e di natura demoniaca il potere temporale quando non fosse gestito in armonia con quei principi religiosi e morali dei quali la Chiesa era la sola garante.
La questione rilevantissima delle investiture si iscriveva in questa ottica divergente. La coincidenza di funzioni civili e di funzioni religiose nella persona di un medesimo vescovo induceva infatti l’imperatore ed il papa a battersi per non essere costretti a subire supinamente le scelte previamente effettuate dall’altro potere.
La teoria gregoriana è espressa nelle celebri proposizioni del Dictatus papale, che risale al 1075.
Le prerogative del pontefice romano sono affermate, in questo documento di capitale importanza, attraverso una decisa rivendicazione del primato della sede romana e della persona del papa rispetto alle chiese locali ed alla stessa Chiesa nel suo insieme: il pontefice può tra l’altro deporre i vescovi e trasferirli anche senza la convocazione di un singolo, a lui spetta la decisione delle piĂą importanti cause di diritto canonico, le sue pronunce giudiziarie sono inappellabili, nĂ© può dirsi cattolico chi non concordi con Roma.
Il papa si riserva il diritto di deporre gli imperatori e di sciogliere i sudditi dal giuramento di fedeltĂ .
Mai prima d’allora il ruolo del papa aveva assunto tale risalto. Non era soltanto l’autonomia della Chiesa, ma la sua supremazia rispetto al potere temporale a venire proclamata.
Con Gregorio VII la spinta riformatrice raggiunse il punto di non ritorno.
La condanna delle pratiche concubinarie e l’attacco alle ordinazioni simoniache, dichiarate nulle e senza effetto, si accompagnavano al rifiuto nettissimo dell’ingerenza laica nelle nomine ecclesiastiche.
L’ambiguitĂ non era piĂą possibile: da allora in poi ogni vescovo si trovò a dover scegliere tra la fedeltĂ alla Chiesa di Roma e la fedeltĂ al proprio sovrano.
Le tesi fatte approvare da Urbano II ai sinodi di Piacenza e di Clermont del 1095, ad esempio, erano meno drastiche di quelle gregoriane riguardo alle ordinazioni irregolari, ed ebbero ampio accoglimento nella successiva tradizione canonistica.
Esse corrispondevano meglio alla realtĂ storica di tante chiese locali, nelle quali l’investitura laica era il naturale corrispettivo dei diritti regi su terre e su cittĂ , trasferiti ai vescovi di nuova ordinazione. si spiega perciò che uomini di indubbio rigore morale, come Ivo vescovo di Chartres, assumessero posizioni assai piĂą vicine a queste tradizioni di quanto lo fossero le tesi gregoriane.
E si spiega come sia fallito un tentativo di accordo con Enrico V stretto nel 1112 da papa Pasquale: l’imperatore si sarebbe impegnato a rinunciare definitivamente all’investitura dei vescovi, mentre la chiesa avrebbe restituito all’impero i diritti di giurisdizione su tute le terre di provenienza imperiale e pubblica, gestite da enti ecclesiastici. L’opposizione di tutti gli interessati costrinse il papa a ritirare il suo consenso.
Alla fine la vicenda delle investiture si incanalò per altre vie. Nell’Inghilterra normanna, il grande arcivescovo di Canterbury, Anselmo d’Aosta, aveva difeso l’autonomia della Chiesa opponendosi alla consegna dell’anello e del pastorale ai nuovi vescovi da parte del re.
L’intesa raggiunta a Londra nel 1107 alla Chiesa la scelta dei nuovi prelati e la loro investitura, ma riconosceva al re un diritto di intervento e un potere di preminenza feudale sui vescovi.
Le collezioni canoniche preesistenti furono presto sostituite da collezioni che si ispiravano ai nuovi principi: privilegio del foro ecclesiastico per i chierici, diritto di taluni monasteri all’esenzione dalla giurisdizione diocesana e loro immediata dipendenza da Roma, osservanza delle norme canoniche in materia di elezioni episcopali, condanna della simonia e del concubinato del clero.
Ognuna di queste raccolte, le maggiori come le minori, caratterizza per la scelta dei testi accolti e riordinati dal suo autore: è la selezione delle auctoritates a rivelare le idee e le convinzioni di chi ha composto l’opera, e a determinare la qualità specifica di ciascuna collezione.
Quanto agli strumenti utilizzati per la battaglia vittoriosa delle riforme, si può notare come all’espediente tortuoso e in fondo ingenuo delle falsificazioni carolingie siano subentrate tecniche diverse, messe in opera sia nelle trattazioni dottrinali, sia nei documenti pontifici, sia infine nelle Collezioni canoniche.
Se è indubbio che la compiuta specificazione giuridica delle posizioni assunte dai riformatori si avrĂ soltanto piĂą tardi, con l’apporto congiunto della nuova scienza canonistica e delle decretali di grandi papi legislatori dei secoli XII e XIII, non è meno vero che le basi istituzionali e le scelte di fondo del diritto canonico che dirà «classico», da Graziano in poi, risalgono in gran parte all’etĂ di Niccolò II, di Gregorio VII, di Urbano II, di Callisto II.
Una parte della storiografia ha addirittura considerato la «rivoluzione papale» del secolo XI come il momento genetico dello Stato moderno e della moderna scienza del diritto.
Tuttavia è innegabile che la portata della riforma della Chiesa vada molto al di lĂ dell’ambito religioso ed ecclesiastico in senso stretto.
La Chiesa riuscì a rigenerarsi trasferendo sul terreno delle istituzioni giuridiche una spiritualità nuova, che contrastava con i comportamenti e con gli interessi materiali di gran parte della gerarchia, a tutti i livelli.
Questa grandiosa vittoria sulla consuetudine, voluta da una piccola minoranza di religiosi regolari e secolari, non sarebbe stata conseguita senza il sostegno venuto, per così dire, dal basso, cioè dai fedeli che chiedevano rigore morale ai propri pastori.
I risultati furono visibili e duraturi su due diversi versanti.
- Sul piano dell’organizzazione e della disciplina interna della Chiesa la riforma dava vita ad una struttura saldamente gerarchica e, perciò, a un’unitĂ Â istituzionalmente garantita che portava al suo vertice la Sede apostolica, il papato di Roma. Assumevano forme definite istituzioni quali la Curia romana, il Collegio dei cardinali, lo stesso Stato pontificio. La gratuitĂ Â delle cariche ecclesiastiche consentiva criteri di scelta indipendenti dal ceto e dal censo degli aspiranti. L’obbligo del celibato era pegno di dedizione totale ai compiti pastorali del clero.
- Sul piano dei rapporti con il potere secolare, le battaglie dei secolo XI produssero effetti non meno rilevanti. L’ideologia del- l’impero medievale, affonda le proprie radici nel terreno della controversia col papato. Si trattò, tra l’altro, di una controversia condotta con strumenti di argomentazione giuridica.