Il fenomeno imponente dell’incastellamento tra il X e I’XI secolo fu dapprima una risposta alla nuova ondata di invasioni, poi divenne il simbolo e il principale strumento del potere locale. Il castello proteggeva le comunità rurali e le loro risorse, ma in pari tempo anche le governava.
Sin dall’età carolingia, e più ancora nei secoli X e XI, le opere fortificate ed i castelli furono frequentemente assimilati ai beni immobili quanto al regime giuridico il castello si poteva vendere o donare e il ricevente ne acquistava la piena proprietà. venivano in tal modo trasmessi con atti di diritto privato anche i diritti ed i poteri connessi con il castello: il potere coercitivo e la stessa giurisdizione. Persino la carica comitale con i poteri inerenti era trasferibile in tale forma.
Più tardi, l’ormai raggiunta patrimonializzazione del beneficio – trasmissibile ereditariamente e persino alienabile consentirà di fare ricorso allo schema concettuale del feudo per raggiungere i medesimi obiettivi: ed ecco il diffondersi dei feudi oblati, con i quali un allodio veniva ceduto a un signore e ripreso dal cedente a titolo di beneficio feudale.
In molti casi il castellano non aveva ottenuto dal sovrano l’autorizzazione ad erigere mura e fortificazioni; si trattava piuttosto di un potere di fatto, assurto a dominio tendenzialmente completo sulle genti del luogo.
Il momento decisivo di questa assunzione di potere fu raggiunto allorché i signori di castello presero ad esercitare, al di fuori di ogni legittimazione formale, il potere coercitivo (districtus) e il potere giudiziario (iurisdictio): non soltanto sugli uomini delle terre di loro proprietà, ma anche su quelli che vivevano nel territorio circostante, su terre allodiali non dipendenti dalla signoria.
Fu così che la giustizia civile e penale, sfuggita alle mani dei conti, prese a venir esercitata dai signori rurali di castello in molte regioni d’Europa.
Accanto alla giustizia per così dire ordinaria, si erano frattanto affermate altre forme di giustizia. Una di esse è costituita dalla giurisdizione «convenzionale»:
nell’ambito di un contratto agrario concluso da due uomini con accordo scritto il concedente si riservava il diritto di dirimere egli stesso le eventuali controversie con il concessionario esercitando la relativa districtio. E’ una particolare forma di giustizia signorile (iustitia dominíca), già presente in diversi territori dell’Italia padana del secolo X.
Vi è poi la giustizia specificamente feudale.
Le controversie nascenti intorno al feudo (sull’esistenza del vincolo vassallitico, sui diritti e sui doveri relativi, sulla successione nel beneficio) si discutevano nella corte del signore feudale. Col tempo si radicò la consuetudine che il vassallo fosse giudicato dai propri pari, come lui vassalli del medesimo signore, che sedevano nel tribunale da questi presiedutolo.