Occorre a questo punto fare un breve cenno ad altri due temi:
- responsabilità penale nell’impresa: il codice spagnolo si segnala per aver tentato di positivizzare una serie di criteri capaci di individuale la particolare persona fisica cui deve ascriversi la responsabilità penale nei casi in cui il reato sia stato realizzato nel contesto delle attività di una persona giuridica. L’art. 31, al riguardo, dispone che <<chi agisce come amministratore di fatto o di diritto di una persona giuridica […] risponde personalmente, quantunque non abbia le caratteristiche, qualità o rapporti che la corrispondente figura di delitto o contravvenzione richiede per poter essere soggetto attivo della stessa, se questi requisiti sono posseduti dall’ente o dalla persona nel cui nome o in rappresentanza della quale opera>>;
- responsabilità penale della persona giuridica: a differenza degli altri paesi, la soluzione spagnola non risulta molto chiara, dal momento che non esiste un sistema generale di responsabilità penale diretta degli enti paragonabile a quello conosciuto altrove. Il sistema spagnolo, tuttavia, nonostante questa mancanza:
- prevede l’imposizione agli enti di sanzioni amministrative punitive;
- presenta una norma, l’art. 129, che prevede la possibilità di imporre alla persona giuridica una serie di misure definite consecuencias accesorias.