Il codice spagnolo eleva l’età minima di imputabilità a 18 anni, eliminando così le ambiguità insite nei sistemi in cui diritto minorile e diritto penale degli adulti presentano un’area di sovrapposizione con riferimento ai minori capaci di intendere e di volere (art. 19). Al di sotto di questa soglia opera un sistema diverso di diritto penale minorile.
Soltanto nel 2000, tuttavia, con la l. n. 5 si è provveduto a disciplinare la materia avendo riguardo al carattere prioritariamente educativo dell’intervento statale. Al riguardo occorre sottolineare la vasta gamma di misure sanzionatorie e rieducative che il giudice dei minori può disporre con criteri di flessibilità (es. ammonizione formale, lavoro a favore della comunità, divieto di uscire nel fine settimana, affidamento ad un centro). Nonostante l’ispirazione fortemente specialpreventiva, la recente ley organica mostra sollecitudine anche per la vittima del reato commesso dal minore, prevedendo un procedimento rapido per il risarcimento del danno.