Il sistema penale spagnolo limita la rilevanza del tentativo ai soli reati di evento naturalistico, con esclusione quindi dei reati di mera condotta. L’art. 16 dispone che <<sussiste tentativo quando l’agente inizia direttamente, con atti esterni, l’esecuzione del delitto, realizzando tutti o parte degli atti che obiettivamente sono necessari per la produzione dell’evento e nonostante ciò questo non si produce per cause indipendenti dalla volontà dell’autore>>. Tale disposizione, rimandando alla distinzione tra atti esecutivi e atti preparatori, mutua la tipicità del tentativo dalla fattispecie di volta in volta interessata, configurando così una tipicità parziale della condotta di tentativo.
 Si pone tuttavia un problema di non poco conto, l’amplificazione delle distinzioni strutturali tra reati causalmente orientati puri (es. omicidio) e reati a condotta vincolata (es. furto): se infatti nei primi l’inizio dell’esecuzione può anche essere molto remoto rispetto alla consumazione (es. acquisto della pistola), nei secondo risulta impossibile ricondurre all’inizio dell’esecuzione gli atti che risultano ancora antecedenti rispetto alla specifica modalità di condotta (es. ladro che scala il muro prima di cominciare la condotta di sottrazione). Il rischio, segnalato con riferimento al sistema francese, è quello di lasciare spazi troppo ampi alla giurisprudenza, con la possibilità che questa finisca per elaborare una nozione di <<inizio di esecuzione>> fondata sulla realizzazione di atti immediatamente diretti alla commissione del reato. La dottrina spagnola, al riguardo, sottolinea come il problema dell’inizio di esecuzione sia un problema da affrontare nell’ambito della parte speciale, con ciò riconoscendo che una formalistica distinzione di tipicità parziale potrebbe rilevarsi incapace di delimitare in modo congruo e ragionevole la soglia del penalmente rilevante.
 Occorre sottolineare due ulteriori caratteristiche del sistema spagnolo in tema di tentativo:
- alcuni atti preparatori pacificamente irrilevanti, almeno in altrui ordinamenti sono sanzionati a livello penale (es. accordo, istigazione);
- gli istituti della desistenza e del recesso sono assimilati, comportando entrambi l’esclusione della responsabilità dell’agente.