Il protrarsi del possesso per un certo lasso di tempo produce l’acquisto per usucapione (prescrizione acquisitiva) (art. 1158). La ratio dell’usucapione va cercata nella volontà del legislatore di favorire chi nel tempo utilizza il bene, rendendolo produttivo.

Perché si verifichi l’usucapione, tuttavia, non basta il possesso, ma sono necessari altri requisiti:

  • il possesso deve essere pubblico e pacifico, mentre non è valido se maturato vim o clam.
  • il possesso deve essere continuato. Per agevolare la dimostrare di tale continuità sono previste due presunzioni:
    • la presunzione di possesso intermedio (art. 1142): chi possiede attualmente e ha posseduto in un tempo anteriore, si presume che abbia posseduto anche nel periodo intermedio.
    • la presunzione di possesso anteriore (art. 1143): il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso.
    • il possesso deve essere ininterrotto.

L’usucapione viene interrotta quando il possessore viene privato del possesso per oltre un anno, tuttavia, l’interruzione si ha come non avvenuta se è stata proposta l’azione diretta a recuperare il possesso e questo è stato recuperato (art. 1167).

  • deve essere decorso il lasso di tempo previsto dalla legge.

 Come detto, per acquistare la proprietà di una cosa da chi non è proprietario occorrono tre requisiti, che il bene sia mobile, che vi sia un titolo idoneo e che sussista la buona fede.

Con il variare di questi tre elementi il lasso di tempo necessario per usucapire cambia notevolmente:

  • per l’usucapione ordinaria (art. 1158) sono necessari venti anni:
  1. beni immobili.
  2. non vi è buona fede.
  3. non vi è un titolo idoneo.

Anche il possesso di mala fede, quindi, può portare all’usucapione, ma in questo caso il periodo richiesto per acquistare la proprietà è più lungo, e decorre utilmente solo dal momento in cui il possesso ha cessato di essere violento o clandestino (art. 1163).

  • per l’usucapione abbreviata dei beni immobili (art. 1159) sono necessari dieci anni:
  1. beni immobili.
  2. vi è buona fede.
  3. vi è un titolo idoneo, debitamente trascritto.
  • per l’usucapione abbreviata dei beni mobili (art. 1161) sono necessari dieci anni:
  1. beni mobili.
  2. vi è buona fede.
  3. non vi è un titolo idoneo.

Chi ha cominciato a possedere in buona fede, può acquistare la proprietà con l’usucapione abbreviata anche se successivamente si accorto di ledere il diritto altrui (art. 1147 co. 3).

 Chi ha iniziato a possedere la cosa perché esercitava un diritto reale minore, non può usucapirne la proprietà se, decorso il tempo necessario, il titolo del suo possesso non è mutato per causa proveniente da un terzo o in forza di un’opposizione fatto contro il proprietario (interversione del possesso art. 1164). Il tempo necessario per usucapire decorre dalla data in cui il titolo del possesso è stato mutato.

Relativamente all’usucapione sussistono regole particolari:

  • per l’universalità di mobili (art. 1160): si applicano i medesimi criteri relativi all’usucapione dei beni immobili (usucapione ordinaria o usucapione abbreviata dei beni immobili).
  • per i mobili registrati (art. 1162): se sussiste sia la buona fede sia un titolo idoneo a trasferire la proprietà, l’usucapione dei beni mobili registrati si compie con il decorso di tre anni. Se, al contrario, non concorrono le condizioni sopra citate, l’usucapione si compie con il decorso di dieci anni.
  • per la piccola proprietà rurale (art. 1159 bis): la proprietà dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in Comuni montani si acquista in virtù del possesso continuato per quindici anni (usucapione ordinaria). Tuttavia, se sussiste sia la buona fede sia un titolo idoneo a trasferire la proprietà, l’usucapione dei fondi rustici con annessi fabbricati situati in Comuni montani si compie con il decorso di cinque anni (usucapione abbreviata).

Lascia un commento