I termine successione deve essere interpretato come sostituzione , ovvero come il subentro di un soggetto in una o più situazioni giuridiche soggettive, attive o passive, di un altro soggetto (de cuius). La successione può alternativamente essere:

  • tra vivi (inter vivos).
  • a causa di morte (mortis causa).

La morte estingue la capacitĂ  giuridica del de cuius, ma non estingue i rapporti da questo posti in essere. Si estinguono i diritti relativi al diritto pubblico e quelli connessi con la persona, che, essendo personalissimi, sono appunto intrasmissibili e intrasferibili, mentre si trasferiscono a causa di morte i diritti aventi contenuto patrimoniale.

 Il Codice del 1942 non portò innovazioni in materia successoria, che al contrario si ebbero con la Costituzione, e in particolare con gli articoli:

  • art. 42 co. 4 (riserva di legge): la legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle ereditĂ .

In particolare, nel caso in cui manchino altri successibili, l’eredità viene devoluta allo Stato (artt. 565) che non può rinunciarvi, essendo tenuto ad assicurare ai terzi che i loro diritti di credito non si estinguano (art. 586).

  • art. 29: viene abolita ogni discriminazione a danno del coniuge, di norma la moglie, che ora succede come erede (artt. 579 – 581).
  • art. 30: viene equiparata la posizione dei figli legittimi e naturali (art. 566 – 567), mentre continuano ad avere una posizione svantaggiosa i figli naturali non riconoscibili.

Questi principi hanno trovato piena applicazione solo con la riforma del diritto di famiglia del 1975 che, toccando anche i rapporti successori, è stata organicamente inserita nel Codice e ha portato alla novellazione del secondo libro.

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