Successione legittima dei parenti:

  • successione dei figli: al padre e alla madre succedono i figli legittimi e naturali (art. 566), a cui sono equiparati i legittimati e gli adottivi (art. 567).
  • successione dei genitori: a colui che muore senza lasciare prole, nĂ© fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono il padre e la madre (art. 568).
  • successione degli ascendenti: a colui che muore senza lasciare prole, nĂ© genitori, nĂ© fratelli o sorelle o loro discendenti, succedono gli ascendenti della linea paterna e quelli della linea materna (art. 569). Se però gli ascendenti non sono di eguale grado, l’ereditĂ  è devoluta al piĂą vicino, senza distinzione di linea.
  • successione dei fratelli e delle sorelle: a colui che muore senza lasciare prole, nĂ© genitori, nĂ© altri ascendenti, succedono i fratelli e le sorelle (art. 570). I fratelli e le sorelle unilaterali conseguono però la metĂ  della quota che conseguono i germani.
  • concorso di genitori e fratelli e sorelle germani: se concorrono genitori e fratelli e sorelle germani, essi ricevono tutti parti eguali (successione per capi) (art. 571). Nel caso vi siano fratelli unilaterali, essi succedono nella metĂ  della quota di uno degli altri, mentre nel caso entrambi i genitori non possano o non vogliano succedere, agli ascendenti si devolve la quota che sarebbe spettata ad uno dei genitori.
  • successione di altri parenti: se alcuno muore senza lasciare prole, nĂ© genitori, nĂ© altri ascendenti, nĂ© fratelli o sorelle o loro discendenti, la successione si apre a favore del parente o dei parenti prossimi, senza distinzione di linea, purchĂ© entro il sesto grado (art. 572).
  • successione dei genitori al figlio naturale: se il figlio naturale muore senza lasciar prole nĂ© coniuge, la sua ereditĂ  è devoluta a quello dei genitori che lo ha riconosciuto o del quale è stato dichiarato figlio. Se è stato riconosciuto o dichiarato figlio da entrambi i genitori, l’ereditĂ  spetta per metĂ  a ciascuno di essi (art. 578).

Ai figli naturali non riconosciuti spetta un assegno vitalizio pari all’ammontare della rendita della quota di eredità alla quale avrebbero diritto, se la filiazione fosse stata dichiarata o riconosciuta (art. 580).

  • concorso del coniuge e dei genitori: se al figlio naturale morto senza lasciar prole, sopravvivono il coniuge e i genitori, l’ereditĂ  è devoluta per 2/3 al coniuge e per 1/3 ai genitori (art. 579).

 Successione legittima del coniuge:

  • concorso del coniuge con i figli: il coniuge che concorre con i figli legittimi e/o naturali ha diritto a 1/2 dell’ereditĂ  se vi è un solo figlio, e a 1/3 negli altri casi (art. 581).
  • concorso del coniuge con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle: se il coniuge concorre con ascendenti legittimi, fratelli e sorelle, ha diritto a 2/3 dell’ereditĂ  (art. 582).
  • successione del solo coniuge: se non vi sono figli legittimi o naturali, ascendenti, fratelli o sorelle, al coniuge si devolve l’intera ereditĂ  (art. 583).
  • successione del coniuge putativo: in caso di matrimonio putativo, se il matrimonio è stato dichiarato nullo dopo la morte di uno dei coniugi, il coniuge superstite di buona fede riceve il medesimo trattamento del coniuge legittimo, salvo che il de cuius fosse legato a matrimonio valido al momento della morte (art. 584).
  • successione del coniuge separato: il coniuge separato ha i medesimi diritti successori del coniuge non separato, se non gli è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato (art. 585), altrimenti ha diritto ad un assegno vitalizio (art. 548).

 Successione legittima dello Stato:

Se non vi sono altri suscettibili (fino al sesto grado incluso) l’eredità è devoluta allo Stato. L’acquisto opera di diritto e non è possibile la rinuncia, tuttavia lo Stato non risponde dei debiti ereditari e dei legati oltre al valore dei beni acquistati (art. 586).

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