Qualora il matrimonio incontri ostacoli, i coniugi hanno la possibilità di separarsi, ma solo il divorzio può cancellare gli effetti e provocare lo scioglimento del matrimonio. Nonostante tale separazione le decisioni di maggior interesse relative ai figli continuano comunque a essere prese da entrambi i genitori e gli eventuali obblighi di mantenimento sono a carico del coniuge che ha il reddito più alto. I coniugi separati possono poi decidere di riconciliarsi e di riprendere la vita comune: l’atto esteriore che permette di riprendere il matrimonio, modificando la condizione di separati, è la convivenza.
La separazione può essere consensuale o giudiziale (art. 150), oppure di fatto.
Si parla di separazione giudiziale, se i coniugi non pervengono ad un accordo e rimettono al giudice la dichiarazione di separazione. Tale separazione può essere richiesta qualora si verifichino, anche indipendentemente dalla volontà dei coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, o da recare grave pregiudizio all’educazione della prole.
Il giudice, fallito il tentativo di riconciliazione, pronuncia la separazione che, se dipende dal comportamento contrario ai doveri matrimoniali di uno dei coniugi, può essere con addebito (art. 151), e non più, come nella disciplina anteriore al 1975, per colpa. Per dichiarare l’addebitabilità , tuttavia, occorre che il fatto compiuto da uno dei coniugi abbia un chiaro nesso con uno dei presupposti della separazione giudiziale. L’addebito della separazione presenta conseguenze di notevole entità , sottolineate in particolare da due articoli:
- art. 156 co. 1 (conseguenze patrimoniali): il giudice, pronunciando la separazione, stabilisce a vantaggio del coniuge cui non sia addebitabile la separazione il diritto di ricevere dall’altro quanto è necessario al suo mantenimento, a patto però che non abbia adeguati redditi propri.
- art. 548 (conseguenze successorie): il coniuge cui non è stata addebitata la separazione con sentenza passata in giudicato, ha gli stessi diritti successori del coniuge non separato. Il coniuge cui è stata addebitata la separazione, invece, ha diritto soltanto ad un assegno vitalizio se al momento dell’apertura della successione godeva degli alimenti a carico del coniuge deceduto.