I creditori e i legatari del defunto sono legittimati a chiedere la separazione dei beni del defunto da quelli dell’erede (art. 512) in modo tale da assicurarsi un soddisfacimento che, al contrario, sarebbe messo a rischio dalla confusione dei beni. Tale separazione, tuttavia, non impedisce ai creditori e ai legatari che l’hanno esercitata di soddisfarsi anche sui beni propri dell’erede.
Il diritto alla separazione dei beni comunque, deve essere esercitato entro tre mesi dall’apertura della successione (art. 516).