La rinuncia all’eredità deve farsi con una dichiarazione che, a sua volta, deve essere ricevuta da un notaio o dal cancelliere del tribunale e deve essere inserita nel registro delle successioni (art. 519). Non sono previste disposizioni relative alla prescrizione del potere di rinuncia: esso, tuttavia, coincide con quello dell’accettazione (dieci anni). La rinuncia all’eredità, essendo un actus legitimus, non può essere sottoposta a condizione, a termine o a parte di eredità (art. 520).
I creditori del rinunciante possono farsi autorizzare ad accettare l’eredità in suo nome e luogo per soddisfarsi dei crediti fino alla concorrenza. Tale diritto dei creditori si prescrive in cinque anni dalla rinuncia (art. 524).
La rinunzia può essere:
- revocata, a patto che il diritto di accettare l’eredità non sia prescritto o l’eredità non sia stata accettata da altri chiamati, e sempre che non vi sia pregiudizio delle ragioni acquistate da terzi sopra i beni dell’eredità (art. 525).
- impugnata, ma solo nei casi di violenza o di dolo ed entro cinque anni dalla cessazione della violenza o dalla scoperta del dolo (art. 526).