Secondo l’art. 2053, il proprietario di un edificio o di una costruzione è responsabile dei danni cagionati dalla loro rovina, salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione.

In questo caso la giurisprudenza oscilla tra l’uso della funzione della responsabilità legale presunta e la responsabilità oggettiva, tuttavia, non è tanto il contenuto della prova liberatoria a creare contrasti interpretativi, quanto piuttosto il concorso di più soggetti che hanno contatti con l’immobile, quali, ad esempio, il proprietario, il conduttore e l’appaltatore. L’art. 2053 pone a carico del proprietario di un edificio una responsabilità legale presunta, che può essere vinta, se si dia luogo al concorso di responsabilità del proprietario dell’edificio, qualora si provi l’esistenza di un’altra causa dell’evento dannoso, del tutto autonoma ed esclusiva rispetto al vizio di costruzione o al difetto di manutenzione. Per esonerare la responsabilità del proprietario, inoltre, rilevano le opere abusive e la cattiva manutenzione del locatore.

In definitiva, quindi, risulta essere determinante il rapporto del proprietario con l’edificio crollato, e le circostanze di fatto che segnalano le possibilità di esercitare il controllo sulla cosa.

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