Pagamento dell’indebito

Secondo l’art. 1173, le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle. Le fonti di obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito sono:

  1. le promesse unilaterali.
  2. i titoli di credito.
  3. la gestione di affari.
  4. il pagamento dell’indebito.
  5. l’arricchimento senza causa.

Lo spostamento di una ricchezza non giustificato da alcuna causa può aversi in due casi:

  • indebito oggettivo, che si realizza quando il debitore paga un debito non dovuto, perché inesistente o perché sorto da un rapporto invalido (art. 2033).
  • indebito soggettivo ex latere solventis, che si realizza quando il debitore paga un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile (art. 2036).
  • indebito soggettivo ex latere accipientis, che si realizza quando il debitore paga un debito a un creditore diverso da quello al quale tale debito è dovuto. In questo caso si ricade nell’ambito dell’indebito oggettivo.

La differenza tra le ipotesi di indebito è rilevante, perché nell’indebito soggettivo le possibilità di ripetizione sono molto più ridotte. Perché il debitore possa ripetere ciò che ha pagato, infatti, deve dimostrare:

  • che ha effettuato il pagamento per un errore scusabile.
  • che chi ha ricevuto il pagamento non si sia privato in buona fede del titolo dal quale deriva il suo diritto di credito.

 Indebito oggettivo

Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato. Ha inoltre diritto ai frutti e agli interessi dal giorno del pagamento, se chi lo ha ricevuto era in mala fede, oppure, se questi era in buona fede, dal giorno della domanda (art. 2033).

L’azione per ottenere la restituzione della somma indebitamente pagata è un’azione di nullità intesa a rendere privo di effetti l’atto del pagamento, data la mancanza della causa:

  • il debitore deve dimostrare in giudizio che la somma pagata non era dovuta, ovvero che mancava la causa del pagamento.
  • il creditore, al contrario, deve dimostrare che il pagamento è avvenuto sulla base di un rapporto contrattuale valido.

L’ipotesi del pagamento dell’indebito oggettivo è assai diversa da quella dell’arricchimento senza causa, che al contrario presenta le seguenti caratteristiche:

  • non esclude di per sé che nell’arricchimento vi possa essere una causa.
  • presuppone che vi sia un danno a carico del debitore e un arricchimento a favore del creditore.
  • l’azione di arricchimento ha un carattere sussidiario e residuale.

 Indebito soggettivo

Chi ha pagato un debito altrui, credendosi debitore in base ad un errore scusabile, può ripetere ciò che ha pagato, sempre che il creditore non si sia privato in buona fede del titolo o delle garanzie del credito. Chi ha ricevuto l’indebito è anche tenuto a restituirne i frutti e gli interessi, dal giorno del pagamento, se era in mala fede, o dal giorno della domanda, se era in buona fede (art. 2036).

 Vi sono poi altre norme comuni che regolano le conseguenze dell’indebito:

  • art. 2037 (restituzione di cosa determinata): chi ha ricevuto indebitamente una cosa determinata è tenuto a restituirla (co. 1). Se la cosa è perita, anche per caso fortuito, occorre fare una distinzione:
    • chi l’ha ricevuta in mala fede è tenuto a corrisponderne il valore (co. 2).
    • chi l’ha ricevuta in buona fede non risponde del perimento o deterioramento della cosa se non nei limiti del suo arricchimento (co. 3).
  • art. 2038 (alienazione della cosa ricevuta indebitamente): se l’indebito viene alienato a terzi, occorre fare una distinzione:
    • se il ricevente era in buona fede (co. 1), e ha alienato la cosa prima di conoscere l’obbligo di restituirla, è tenuto a restituire il corrispettivo avuto.

Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato verso colui che ha pagato l’indebito nei limiti del suo arricchimento.

  • se il ricevente era in mala fede (co. 2), o ha alienato la cosa dopo aver conosciuto l’obbligo di restituirla, è tenuto a restituirla in natura o a corrisponderne il valore. Colui che ha pagato l’indebito, in alternativa, può esigere il corrispettivo e può agire direttamente per conseguirlo.

Nel caso di alienazione a titolo gratuito, il terzo acquirente è obbligato verso colui che ha pagato l’indebito nei limiti del suo arricchimento, sempre che l’alienante sia stato inutilmente escusso.

  • art. 2039 (indebito ricevuto da un incapace): l’incapace che ha ricevuto l’indebito, anche in mala fede, è tenuto solo nei limiti in cui ciò che ha ricevuto è stato rivolto a suo vantaggio.

 Ripetizione dell’indebito

Non è sempre ammessa la ripetizione di quanto è stato pagato indebitamente:

  • se si è pagato un debito non fondato su un’obbligazione civile, ma su un’obbligazione naturale, quanto è stato pagato non si può più recuperare (art. 2034).
  • non si può recuperare quanto è stato dato per uno scopo che costituisce offesa al buon costume, purché lo scopo fosse comune anche al debitore (art. 2035).

Non si deve confondere il pagamento dell’indebito con l’adempimento da parte del terzo: nel caso in cui taluno paghi spontaneamente un debito altrui, con la consapevolezza che il debitore è un’altra persona, si ha adempimento da parte di terzo. Tale adempimento può giustificare una richiesta di rimborso verso l’obbligato, ma non l’azione di ripetizione verso il creditore così soddisfatto.

 In generale, comunque, mentre l’azione di ripetizione è soggetta a prescrizione decennale (ordinaria), l’azione di rivendicazione risulta essere imprescrittibile, salvi gli effetti dell’usucapione. Questo perché la prima si ottiene semplicemente con la dimostrazione della sussistenza del contratto, mentre la seconda necessita di una probatio diabolica. L’azione di ripetizione, inoltre, a differenza di quella di rivendicazione, non è opponibile nei confronti di terzi.

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