Nesso causale tra il fatto e il danno

Dall’analisi dell’art. 2043 risulta che l’atto illecito presenta:

  • elementi soggettivi: la colpa e il dolo.
  • elementi oggettivi: il danno, il nesso di causalità tra il fatto e il danno e l’incapacità di intendere e di volere.

Perché il danneggiante risponda del danno arrecato al danneggiato, occorre che vi sia un nesso causale tra il suo fatto (colposo o doloso) e l’evento che ha provocato il danno. Occorre risalire a quel fatto che è stata la concausa sufficiente a produrre l’evento dannoso (causalità giuridica).

Le tecniche a cui si fa ricorso per applicare il principio di causalità sono due:

  • il nesso di causalità tra l’evento e il danno, che deve essere così stretto da identificare, tra le numerose e diverse conseguenze dell’evento, soltanto quelle che lo seguono direttamente e immediatamente (art. 1223).
  • la prevedibilità del danno, che si commisura con il criterio della prevedibilità media , propria del buon padre di famiglia (art. 1225).

 Capacità di intendere e di volere

Dall’analisi dell’art. 2043 risulta che l’atto illecito presenta:

  • elementi soggettivi: la colpa e il dolo.
  • elementi oggettivi: il danno, il nesso di causalità tra il fatto e il danno e l’incapacità di intendere e di volere.

Non risponde delle conseguenze del fatto dannoso chi non aveva la capacità di intendere e di volere al momento in cui lo ha commesso (art. 2046), a meno che lo stato di incapacità derivi da sua colpa (es. ubriachezza). Nel caso in cui l’incapace provochi un danno questo è risarcito da chi è tenuto alla sorveglianza dell’incapace (art. 2047).

Lascia un commento