La donazione deve essere fatta con atto solenne (atto pubblico), sia per motivi di controllo sia per far riflettere il donante sull’importanza dell’atto che è in procinto di compiere. La mancanza della forma solenne provoca la nullità della donazione (art. 793 co. 1).
L’accettazione può essere fatta nello stesso atto o con atto pubblico posteriore, caso in cui la donazione non è perfetta se non dal momento in cui l’atto di accettazione è notificato al donante (art. 793 co. 2). Prima che la donazione sia perfetta sia il donante che il donatario possono revocare la loro dichiarazione (art. 793 co. 3).
Il formalismo è finalizzato anche al prelievo fiscale, tuttavia, dato che sulle donazioni grava un’imposta piuttosto elevata, spesso le parti preferiscono concludere negozi diversi (negozio indiretto), che realizzano comunque lo scopo dell’arricchimento di una di esse (es. vendita mista a donazione, pagamento di un debito, costituzione di una rendita vitalizia).