Fonte di obbligazione è pure il fatto illecito (artt. 1773). L’articolo 1773 apre il libro delle obbligazioni, ne indica le fonti e quindi include tra queste anche il fatto illecito. Tale scelta viene dettata da motivi non solo storici, ma anche sistematici e di completezza: dal momento che il fatto illecito non poteva essere ignorato, questo viene incluso nell’art. 1773 anche se la regola che lo concerne specificamente è data dall’art. 2043.
Nel disposto dell’art. 1773, comunque, ciò che concretamente rileva è:
- l’abolizione della distinzione giustinianea tra contratti e quasi-contratti, delitti e quasi-delitti.
- la previsione che l’obbligazione nasce dal fatto illecito piuttosto che non dall’atto.
- la formula di chiusura con cui si richiama la conformità all’ordinamento giuridico.