Espropriazione significa sottrazione della cosa al proprietario. Ad esito del processo espropriatorio (o ablatorio), l’espropriante diventa proprietario del bene dell’espropriato, a cui però deve essere corrisposto un indennizzo. All’espressione di procedimento ablatorio corrispondono una serie di procedimenti diversi che hanno una disciplina particolare a secondo del fine che intendono perseguire o della natura delle cose espropriate (es. espropriazione per l’esecuzione di opere o lavori pubblici).

Anche le fasi del procedimento variano a seconda del tipo cui esso appartiene, comunque, il procedimento tradizionale si svolge nel seguente modo:

  • si ha la dichiarazione di pubblica utilità, che ha il fine di attribuire al bene oggetto di espropriazione una particolare qualità giuridica, ovvero quella di essere in procinto di espropriazione.
  • viene pagata l’indennità all’espropriato.
  • l’autorità che procede all’espropriazione emana il decreto, con il quale tutti i diritti vengono trasferiti in capo all’espropriante. I diritti dell’espropriato si trasformano in diritti sull’indennità.

 Se il procedimento si conclude con la dichiarazione di pubblica utilità si parla di espropriazione acquisitiva. Al contrario, se non si riscontra nemmeno tale dichiarazione si parla di espropriazione usurpativa che, a seconda dei casi, può essere ricondotta alla disciplina dell’illecito civile.

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