Nei casi in cui vi siano cause di giustificazione, l’agente, pur arrecando un danno, non viene considerato responsabile:

  • non è responsabile chi cagiona un danno per legittima difesa di sé o di altri (art. 2044).
  • non è responsabile chi cagiona un danno per necessità. Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile, al danneggiato è dovuta un’indennità (art. 2045).
  • non vi è responsabilità se il danneggiato ha dato consenso all’attività del danneggiante, essendo consapevole di rischiare una lesione. Il danno, tuttavia, è risarcibile se il diritto era indisponibile.
  • non vi è responsabilità se il danno deriva dall’esercizio del diritto.

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