Dall’analisi dell’art. 2043 risulta che l’atto illecito presenta:
- elementi soggettivi: la colpa e il dolo.
- elementi oggettivi: il danno, il nesso di causalità tra il fatto e il danno e l’incapacità di intendere e di volere.
In materia extracontrattuale, vi è dolo quando si riscontra l’intenzione di nuocere e di arrecare un danno ad altrui. Deve essere sottolineato che non sono ammesse limitazioni con funzione di tipizzare le figure di dolo (art. 2043).
L’equiparazione della colpa grave al dolo, introdotta dal diritto romano, non vale per il diritto vigente se non in casi eccezionali (art. 1229). Vi sono comportamenti colposi giuridicamente irrilevanti che, se connotati da dolo, diventano rilevanti e tali da dare luogo al risarcimento:
- induzione a inadempimento, classificato nell’ambito della concorrenza sleale. Perché questo illecito sia rilevante, occorre che vi sia l’animus nocendi, ovvero l’intenzione di arrecare un danno.
- circolazione informazioni inesatte. Chi fornisce informazioni inesatte per sua colpa è assoggettato all’obbligo del risarcimento solo se vi era un contratto tra informato e informatore, oppure se vi è dolo da parte dell’informatore.
- seduzione con promessa di matrimonio, da cui scaturisce l’obbligo di risarcire il danno solo se tra l’acconsentire al rapporto sessuale e la promessa vi sia un nesso di causalità.
Responsabilità oggettiva (senza colpa)
Il dogma della responsabilità per colpa viene smentito alla fine dell’Ottocento, quando la scienza giuridica individua alcuni casi di responsabilità senza colpa.
Attualmente è opinione comune che la colpa, come il dolo, non sia più l’elemento fondamentale dell’illecito, dal momento che vi sono molte ipotesi in cui chi risponde non lo fa per aver tenuto un comportamento doloso o colposo, ma perché si è accollato il rischio dell’atto o dell’attività. Accanto alla colpa e al dolo, infatti, vi sono forme di responsabilità senza colpa (oggettiva):
- art. 2049: i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
- art. 2054 (co. 4): il proprietario, l’usufruttuario o l’acquirente con patto di riservato dominio e il conducente dell’autoveicolo sono in ogni caso responsabili per i danni provocati da vizi di costruzione o da difetti di manutenzione del veicolo.
- art. 2047 (co. 2): il giudice ha il potere di condannare l’autore del danno che sia incapace di intendere o di volere ad un’equa indennità, se il danneggiato non ha potuto ottenere il risarcimento dalla persona addetta alla sorveglianza dell’incapace.