Superficie

Il diritto di superficie può avere un doppio contenuto (art. 952), in entrambi i casi assai ampio (si parla di proprietà superficiaria):

  • il proprietario può costituire il diritto di fare e mantenere al di sopra del suolo una costruzione a favore di altri, che ne acquista la proprietĂ  (co. 1).
  • il proprietario può alienare la proprietĂ  della costruzione giĂ  esistente, separatamente dalla proprietĂ  del suolo (co. 2).

Le disposizioni precedenti sia applicano anche nel caso in cui è concesso il diritto di fare e mantenere costruzioni al di sotto del suolo altrui (art. 955).

 Se la costituzione del diritto di superficie è stata fatta per un tempo determinato, allo scadere del termine, in applicazione del principio di accessione, il diritto si estingue e il proprietario del suolo diventa proprietario della costruzione (art. 953).

Oltre che per la scadenza del termine, il diritto di superficie si estingue (art. 954):

  • per rinuncia.
  • per consolidazione, quando la proprietĂ  superficiaria e la nuda proprietĂ  si unificano nella stessa persona.
  • per prescrizione, se la costruzione non è eseguita per venti anni.

La superficie si difende con le azioni petitorie e con l’azione confessoria.

 Usufrutto

Il diritto di usufrutto consiste nel diritto di usare una cosa altrui e di percepirne i frutti (potere di godimento). Dati i poteri ampi riconosciuti all’usufruttuario, il Codice prevede due limiti:

  • la durata dell’usufrutto non può eccedere la vita dell’usufruttuario. L’usufrutto costituito a favore di una persona giuridica non può durare piĂą di trenta anni (art. 979).
  • l’usufruttuario non può mutare la destinazione economica della cosa (art. 981).

 I poteri dell’usufruttuario sono comunque ampi, dato che questo ha il diritto:

  • di godere della cosa (art. 981).
  • di conseguire il possesso della cosa (art. 982).
  • di acquisire i beni che accedono alla proprietĂ  (art. 983).
  • di raccogliere e di godere dei frutti della cosa (art. 984).
  • di apportare migliorie alla cosa, per le quali gli è dovuta un’indennitĂ  (art. 985).
  • di apportare addizioni alla cosa, potendo poi recuperarle o lasciarle al proprietario in cambio di un’indennitĂ  (art. 986).
  • di godere delle miniere, delle cave e delle torbiere (art. 987).
  • di usare le scorte vive e morte, dovendo comunque restituirle in eguale quantitĂ  e qualitĂ  (art. 998).
  • di locare la cosa (art. 999). Tale locazione, tuttavia, non può continuare oltre il quinquennio dalla cessazione dell’usufrutto.
  • di riscuotere capitali (art.1000).
  • di cedere il proprio diritto per un certo tempo o per tutta la sua durata (art. 980). Tale cessione, tuttavia, deve essere notificata al proprietario.

Se l’usufrutto comprende cose consumabili (es. danaro, derrate) l’usufruttuario ha diritto di servirsene, ma conserva l’obbligo di pagarne il valore al termine dell’usufrutto (art. 995). Questa ipotesi prende il nome di quasi usufrutto , dato che l’usufruttuario diventa effettivo proprietario della cosa.

All’usufruttuario viene comunque riconosciuto il dovere:

  • di rispettare la destinazione economica della cosa (art. 981).
  • di restituire la cosa alla scadenza dell’usufrutto (art. 1001 co. 1).
  • di godere della cosa usando la diligenza del buon padre di famiglia (art. 1001 co. 2).
  • di caricarsi le spese, gli oneri relativi alla custodia, l’amministrazione e la manutenzione ordinaria della cosa (art. 1004).

Le riparazioni straordinarie sono a carico del proprietario, a meno che non siano rese necessarie dall’inadempimento degli obblighi di ordinaria manutenzione (art. 1005).

 L’usufrutto si costituisce (art. 978):

  • per atto di volontĂ  (es. testamento, contratto, atto unilaterale).
  • per legge.
  • per usucapione.

L’usufrutto si estingue:

  • per la scadenza del termine.
  • per la morte dell’usufruttuario. (art. 979)
  • per l’estinzione della persona giuridica usufruttuaria.
  • per prescrizione (venti anni).
  • per la riunione dell’usufrutto e della proprietĂ  nella stessa persona. (art. 1014)
  • per il totale perimento della cosa.
  • per l’abuso che faccia l’usufruttuario del suo diritto (art. 1015).

 Uso e abitazione

Rispetto all’usufrutto, l’uso e l’abitazione danno al titolare poteri più limitati:

  • uso (art. 1021): chi ha il diritto d’uso di una cosa può servirsi di essa e, se è fruttifera, può raccogliere i frutti per quanto occorre ai bisogni suoi e della sua famiglia.
  • abitazione (art. 1022): chi ha il diritto di abitazione di una caso può abitarla limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

In entrambi i casi la nozione di famiglia, oltre ai genitori, comprende anche i figli, siano essi legittimi, naturali o adottati, e le persone che convivono con il titolare del diritto per prestare a lui o alla sua famiglia i loro servizi (art. 1023).

Sia al titolare del diritto di uso, che al titolare del diritto di abitazione competono i medesimi poteri e i medesimi doveri dell’usufrutto (art. 1026), con esclusione del diritto di dare in locazione la cosa (art. 1024) o di cedere il diritto.

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