Danno psichico e danno esistenziale
Il danno psichico, ovvero il danno inferto all’integrità mentale, non viene ricompreso nella categoria del danno non patrimoniale. Al contrario gli viene riconosciuta una dignità autonoma che, se viene dimostrata la sussistenza dei requisiti dell’atto illecito, può essere considera meritevole di tutela a favore dei congiunti.
Il danno esistenziale deriva dalle conseguenze dell’atto illecito che comporta l’alterazione delle abitudini di vita e di attività, sia sociale che ludica.
Danno lesivo del diritto di proprietà
Anche gli interessi collegati alla proprietà sono protetti dalla responsabilità civile. Sebbene la proprietà sia tutelabile con azioni specifiche (azioni petitorie), in ogni altro caso in cui il proprietario sia leso nel suo diritto, può ricorrere all’azione di risarcimento del danno fondata sull’art. 2043.
Trascrizione del preliminare/ della vendita
La trascrizione del preliminare è utilissima perché consente al promissario acquirente di opporre al terzo avente causa il contratto definitivo o la sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso. Qualora venisse concluso un contratto preliminare per la vendita di un immobile, senza che questo venisse trascritto, e l’immobile stesso venisse poi alienato ad un terzo, questo terzo comprerebbe bene perché trascriverebbe prima. Possono aversi due ipotesi:
- il terzo può essere in buona fede, non essendo a conoscenza del contratto preliminare.
- il terzo può essere in mala fede, quindi, essendo a conoscenza del contratto preliminare, si sarebbe dovuto astenere dall’acquistare l’immobile, evitando così di ledere il promissario acquirente, titolare di un diritto di credito.
Nel caso di specie, se A promette di vendere a B, ha ancora il diritto di proprietà, ma di fatto non ne può disporre con una vendita ad un altro soggetto.
Lo stesso schema si ha nel caso in cui vi sia una doppia vendita. Se però il secondo acquirente, quantunque primo trascrivente, fosse a conoscenza della prima vendita, risulterebbe impossibile sostenere che questi non provochi un danno ingiusto al primo acquirente.
La giurisprudenza, quindi, è ormai concorde nell’ammettere che:
- nel caso del preliminare viene leso il diritto di credito.
- nel caso della doppia vendita non viene leso il diritto di credito, ma al primo acquirente viene comunque riconosciuto un danno ingiusto.