Cenni generali sulla famiglia
La Famiglia intesa nella concezione odierna nasce con il Code Napoleon e viene definita famiglia nucleare , ovvero composta solo dai coniugi e dalla loro prole, in contrapponendosi alla più antica famiglia patriarcale , ovvero composta anche da ascendenti e collaterali.
Nel nostro attuale sistema la famiglia viene annoverata tra le formazioni sociali , di cui parla l’art. 2 della Costituzione, ma viene considerata anche nei disposti degli artt. 29, 30 e 31. Oltre a tali articoli troviamo poi alcune sentenze della Corte costituzionale, che inquadrano il ruolo e l’identità della famiglia stabilendo che:
- la famiglia è la migliore formazione sociale dove l’individuo possa svolgere la propria personalità.
- qualora la famiglia sia una mera convivenza more uxorio non è protetta dall’art. 29.
- la famiglia non è legittima se il genitore naturale non ha coniuge né figli legittimi.
- la famiglia è tutelata anche in caso di divorzio, sia essa la prima o la seconda.
Parentela e affinità.
Si definisce parentela quel vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite (art. 74). Tale parentela, che non è riconosciuta dalla legge oltre il sesto grado (art. 77), può essere:
- in linea retta: sono parenti in linea retta le persone di cui una discende dall’altra (art. 75). In questo tipo di parentela si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite (art. 76).
- in linea collaterale: sono parenti in linea collaterale quelle che non discendono l’una dall’altra (art. 75). In questo tipo di parentela i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all’altro parente, escluso lo stipite (art. 76).
Si definisce affinità quel vincolo tra un coniuge e i parenti dell’altro coniuge: nella linea e nel grado in cui taluno è parente d’uno dei coniugi, egli è affine dell’altro coniuge. Tale affinità non cessa in caso di morte, ma soltanto in caso di annullamento del matrimonio (art. 78).