Un’altra importante distinzione dei beni è data dalla loro immobilità o mobilità:

  • beni immobili che, per motivi principalmente storici, hanno un valore economico superiore e sono sottoposti ad una disciplina formalistica e vincolistica:
    • possono essere trasferiti solo con atto scritto.
    • sono soggetti a trascrizione.
    • possono essere usucapiti solo con il decorso di un lasso di tempo molto ampio.
  • beni mobili che, avendo un valore economico inferiore, sono sottoposti ad una disciplina meno rigida:
    • possono circolare rapidamente, senza forme particolari.
    • possono essere usucapiti in minor tempo.

 Per distinguere i beni mobili da quelli immobili si fa riferimento al criterio naturalistico:

  • è immobile il bene che non può essere trasferito fisicamente, oppure quello che, pur essendo mobile, risulta essere unito al suolo, anche se a scopo transitorio (art. 812 co. 1 e 2).

La stessa disciplina applicata ai beni immobili si estende anche ai diritti reali e alle azioni che vi si riferiscono (art. 813) (es. il trasferimento di un diritto deve sottostare al regime di forma e di pubblicità previsto per la cosa che ne è oggetto).

  • è mobile ogni altro bene (art. 812 co. 3).

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