Secondo l’art. 1173, le obbligazioni derivano da contratto, da fatto illecito o da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle. Le fonti di obbligazioni diverse dal contratto e dal fatto illecito sono:
- le promesse unilaterali.
- i titoli di credito.
- la gestione di affari.
- il pagamento dell’indebito.
- l’arricchimento senza causa.
 Chi senza una giusta causa si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale (art. 2041 co. 1). Per non cadere in equivoci, deve essere chiarito che questa norma non considera le ipotesi in cui l’arricchimento deriva, ad esempio, da un affare fortunato, dalla scarsa consapevolezza di una delle parti o da fortuite circostante. Al contrario tale norma riguarda soltanto gli arricchimenti ingiusti, cioè non giustificati : perché siano giustificati occorre che alla base dello spossessamento vi sia un titolo, una giusta causa (es. contratto oneroso, donazione, testamento).
Qualora l’arricchimento abbia per oggetto una somma determinata, colui che l’ha ricevuta è tenuto a restituirla in natura, se sussiste al tempo della domanda (art. 2041 co. 2). Al contrario, se la cosa non esiste più o è stata alienata a terzi, l’arricchito dovrà soltanto corrispondere il valore impoverito.
 L’azione di arricchimento viene concessa solo in via subordinata e sussidiaria, quindi non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un’altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito (art. 2042).