Rispetto alle due appena trattate, le altre categorie di beni e le relative distinzioni sono meno importanti:
- beni divisibili/indivisibili: sono divisibili i beni che si possono dividere in parti, senza pregiudicare l’uso cui era destinata l’intera cosa.
- beni fungibili/infungibili: sono fungibili i beni che si possono scambiare o sostituire facilmente, e appunto per questo si possono misurare, pesare e numerare.
Accanto ai beni fungibili si possono collocare i beni che appartengono ad un genere.
- beni consumabili/inconsumabili: sono consumabili i beni che si distruggono con l’uso, mentre sono inconsumabili quelli che semplicemente si deteriorano.
- beni produttivi/improduttivi: sono produttivi i beni che producono frutti e utilitĂ in senso lato. A questo riguardo i frutti naturali, prodotti dalla cosa (es. il grano), si distinguono dai frutti civili, prodotti dal godimento che si ha della cosa (es. interessi).
- beni materiali/immateriali: sono immateriali i beni di creazione intellettuale.
- beni strumentali/ di consumo: sono strumentali i beni diretti a produrre altri beni, mentre sono di consumo quelli diretti ad essere distrutti dall’utente.
 Beni di natura peculiare:
- parti del corpo e cadavere: sono soggetti a un regime particolare.
- animali: sono considerati in base all’utilità che possono dare e quindi non vengono equiparati alle cose in senso stretto. Essi vengono in rilievo tra i modi di acquisto della proprietà e tra le facoltà riconosciute in capo al proprietario.
- frutti: la raccolta dei frutti viene sottoposta a limiti, sia temporali che quantitativi, e a divieti, nel caso in cui i frutti appartengano a specie floreali e vegetali protette.
- energie: le energie naturali che hanno valore economico si considerano beni mobili.
- rifiuti: tra i rifiuti, ovvero tra le cose che provengono dalla specificazione di altre cose, ve ne sono alcuni che, data la loro pericolositĂ , sono assoggettati a procedure di raccolta, di smaltimento e di avvio a discariche.
- nuove res e new properties : poiché la disciplina della proprietà non si addice alle nuove figure di beni dematerializzati, si preferisce parlare di new properties.
Aggregazione di beni
In materia di proprietĂ , la cosa principale si distingue da:
- la cosa accessoria, che viene aggregata per ragioni di utilitĂ .
- la pertinenza, destinata al servizio e all’ornamento di un’altra cosa (art. 817).
Vi sono poi aggregazioni che si incorporano con la cosa, ovvero l’accessione (art. 934) la specificazione (art. 940), l’unione e la commistione (art. 939).