Acquisto del possesso
L’acquisto del possesso può avvenire:
- in modo originario, quando vi è apprensione della cosa contro o senza la volontà di un eventuale precedente possessore. Non si ha acquisto del possesso se questa messa in contatto con la cosa avviene con la tolleranza del possessore (art. 1144): la tolleranza si ha quando chi potrebbe impedire l’acquisto del bene si astiene dal farlo per ragioni, ad esempio, di amicizia o di buon vicinato.
- in modo derivativo, quando vi è la traditio della cosa, ovvero la consegna simbolica della cosa dal precedente possessore al nuovo (es. consegna delle merci mediante consegna delle chiavi del locale nel quale le merci sono custodite).
Se la cosa resta nella disponibilità del soggetto, ma l’animo del soggetto precedentemente possessore o precedentemente detentore si modifica:
- si parla di traditio brevi menu, quando chi è detentore acquista il possesso della cosa.
- si parla di costitutio possessorio, quando il possessore diviene detentore.
Perdita del possesso
Il possesso viene meno per il venir meno di uno o di entrambi gli elementi che abbiamo definito costitutivi del possesso stesso, ovvero corpus e animus. In giurisprudenza, comunque, è costante l’avviso secondo cui, permanendo l’animus possidendi, il possesso persiste fin quando persiste la possibilità di ripristinare il corpus (es. A ha perso il corpus contro la sua volontà e, conservando l’animus, ha effettivamente la possibilità di ottenerlo nuovamente).