Nella circolazione dei beni, al fine di dare certezza all’acquisto, la posizione dell’acquirente deve essere tutelata rispetto a quella dell’alienante. In molti casi, tuttavia, l’acquirente viene tutelato anche nei confronti del titolare, in modo tale da sostituirlo nell’effettiva proprietà della cosa.

Il conflitto di interessi tra acquirente e titolare si risolve sulla base di due criteri:

  • secondo il criterio del se la tutela sia dovuta, si ritiene che:
    • il terzo (acquirente dal non proprietario) viene preferito all’effettivo proprietario (titolare) quando vi sia possesso della cosa (mobile), buona fede e un titolo idoneo al trasferimento della proprietà (art. 1153).

L’onere di dimostrare la mala fede o la colpa grave, quindi, grava unicamente su chi rivendica il bene.

  • il possesso non è necessario solo in casi di carattere eccezionale.
  • secondo il principio dell’ intensità della tutela, si afferma che essa:
    • è massima per i beni mobili (art. 1153).
    • è meno intensa per i beni immobili e i beni mobili registrati. (art. 1159).

 L’acquisto della proprietà dal non proprietario realizza una forma di acquisto a titolo originario, e non derivativo, perché ciò che rileva non è l’atto di disposizione del titolare apparente (alienante), ma il possesso del terzo (acquirente). La buona fede, uno dei presupposti dell’acquisto, sana unicamente il difetto di legittimazione, la cui assenza non pregiudica l’efficacia dell’alienazione.

Corollari dell’art. 1153, sono i due seguenti:

  • art. 1154: a chi ha acquistato conoscendo l’illegittima provenienza della cosa non giova l’erronea credenza che il suo autore o un precedente possessore ne sia divenuto proprietario.
  • art. 1155: se taluno con successivi contratti aliena a più persone un bene mobile, quella tra esse che ne ha acquistato in buona fede il possesso è preferita alle altre, anche se il suo titolo è di data posteriore (principio del possesso di buona fede vale titolo).

Lascia un commento