L’accettazione dell’eredità è disciplinata dagli articoli:

  • art. 470: l’eredità può essere accettata puramente e semplicemente o col beneficio d’inventario, che può farsi nonostante qualunque divieto del testatore.
  • art. 471/ 472: non si possono accettare le eredità devolute ai minori, agli interdetti, agli emancipati e agli inabilitati se non col beneficio d’inventario.
  • art. 473: l’accettazione delle eredità devolute alle persone giuridiche o ad associazioni, fondazioni ed enti non riconosciuti non può farsi che col beneficio d’inventario.
  • art. 474: l’accettazione può essere:
    • espressa (art. 475), quando, in un atto pubblico o in una scrittura privata, il chiamato all’eredità ha dichiarato di accettarla oppure ha assunto il titolo di erede.

È nulla sia la dichiarazione di accettare sotto condizione o a termine, sia la dichiarazione di accettazione parziale.

  • tacita (art. 476), quando il chiamato all’eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede.
  • art. 477: la donazione, la vendita o la cessione che il chiamato all’eredità faccia ad un estraneo o a tutti gli altri chiamati importa l’accettazione dell’eredità.
  • art. 478: la rinuncia ai diritti successori, qualora sia fatta verso corrispettivo o a favore di alcuni soltanto dei chiamati, importa accettazione.
  • art. 479: se il chiamato all’eredità muore senza averla accettata, il diritto di accettarla si trasmette agli eredi.
  • art. 480: il diritto di accettare l’eredità si prescrive in dieci anni, che decorrono dal giorno dell’apertura della successione.
  • art. 481: chiunque vi ha interesse può chiedere che l’autorità giudiziaria fissi un termine entro il quale il chiamato dichiari se accetta o rinuncia all’eredità. Se tale termine trascorre invano, il chiamato perde il diritto di accettare.
  • art. 482: l’accettazione dell’eredità si può impugnare quando è effetto di violenza o di dolo. Tale azione si prescrive in cinque anni, che decorrono dal giorno in cui è cessata la violenza o è stato scoperto il dolo.
  • art. 483: l’accettazione dell’eredità non si può impugnare se è viziata da errore, tuttavia, se si scopre un nuovo testamento, l’erede non è tenuto a soddisfare i legati oltre al valore dell’eredità o con pregiudizio della porzione legittima che gli è dovuta.

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