Nel negozio giuridico esistono alcuni elementi, detti ESSENZIALI, che mancando, anche uno solo, annullano l’intera validità del negozio giuridico stesso (art. 1418 cod. civ.). Essi, a norma dell’art. 1325 cod. civ., sono:
– uno o più soggetti,
– la volontà,
– una forma scritta di manifestazione, se richiesta dalla legge,
– la causa.
Essi devono essere richiesti sempre per la validità del negozio giuridico, mentre per altri casi, sono richiesto alcuni soltanto.
La terza caratteristica essenziale e necessaria per un negozio giuridico è la forma con cui questo atto viene posto in essere.
La manifestazione di volontà del negozio giuridico si manifestano:
• tacitamente quando avviene non per forma scritta ma per atti dimostrativi della propria volontà (Es. la restituzione rappresenta una dichiarazione di rimessa, ecc.);
• espressamente quando, invece, avviene tramite una forma scritta, o tramite parole o cenni che esprimano chiaramente la propria volontà (Es. testamento, contratto, ecc.).
ogni dichiarazione, sia essa espressa che tacita, per essere valida richiede una certa conoscibilità ai terzi pena la nullità del negozio giuridico stesso. Questa conoscenza pubblica non deve essere richiesta dagli interessati ma deve essere gratuitamente data a tutti coloro che ne fossero richiedenti.
Talora la forma particolare con cui si deve compiere un negozio giuridico è richiesto direttamente dalla legge tramite apposite norme (Es. il contratto di compravendite deve essere necessariamente scritto pena la nullità, ecc.).
Comunque la regola generale prevede la libertà di forma del negozio giuridico (art.14 disp. prel. cod. civ.) e solo in casi eccezionali, per l’importanza rivestita o per situazioni specifiche, è richiesta una particolare forma dalla legge (art. 1350 cod. civ.) che il più delle volte è quella scritta.
In altri casi la legge stessa prevede anche alla pubblicità dell’atto giuridico.
La forma è stabilita dalla legge, ma in generale le parti godono della massima libertà di scelta che prevede un comune accordo per cui è possibile anche la forma non scritta, e soprattutto in campo commerciale, molti sono le forme di contrattazione orale (Es. contratti per adesione, ecc.).