Esaurita l’attività d’interpretazione (letterale e logica) si perverrà a dei risultati che potranno essere di tre tipi diversi:

A) il caso in cui interpretazione letterale e  logica coincidano perfettamente, si parla di interpretazione dichiarativa

B) interpretazione restrittiva, quando si restringe il significato della parola usata dal legislatore, cioè si limita l’uso normale di quel termine;

C) interpretazione estensiva, quando, all’opposto si estende il significato delle parole oltre l’uso cui sono normalmente destinate.

Parlando dell’interpretazione occorre ricordare anche l’ANALOGIA a cui si ricorre in caso di lacune dell’ordinamento, cioè quando un caso – una situazione non è regolata. A ciò fa riferimento il secondo comma dell’articolo 12 delle pre-leggi che recita: Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell’ordinamento giuridico dello Stato .

Quindi se il caso concreto non è previsto dal legislatore occorre verificare se ci sono casi simili disciplinati, in tale ipotesi al caso concreto non regolato si applicherà quanto stabilito per il caso simile. Si parla di analogia legis.

Si ha invece analogia iuris quando non si riesca a trovare una norma simile per disciplinare il caso pratico, in tale ipotesi questo verrà regolato ricorrendo ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Va comunque ricordato che l’ analogia non può essere sempre applicata perché secondo l’articolo 14 delle disposizioni preliminari: Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

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