All’art. 1325 il c.c. indica i requisiti del contratto e tali sono l’accordo delle parti, la causa, l’oggetto e la forma. L’espressione requisiti non sembra identificarsi con quella degli elementi. Un requisito ad esempio non può essere certamente l’accordo delle parti. Non è un caso del resto che più correttamente il c.c. francese parli di condizioni essenziali per la validità delle convenzioni. In realtà con l’espressione condizioni o requisiti, il legislatore ha inteso fare riferimento a ciò che è necessario perché sussista un contratto valido. La norma dunque pretende di stabilire in concreto in presenza di quali presupposti un contratto può essere valido. Non può in primo luogo considerarsi elemento e/o requisito del contratto l’accordo delle parti, dato che esso ne concretizza la nozione.
Dell’oggetto del contratto possono darsi diverse interpretazioni. Ma si può osservare come l’esistenza di contratti senza oggetto è un’ipotesi più di scuola che reale, specie dove l’oggetto si identifichi con le prestazioni. L’oggetto potrà essere indeterminato o illecito, ma non inesistente.
Ove poi si ritenga che oggetto del contratto sia la cosa in rerum natura, si potrà dire che quell’oggetto è fuori dal contratto. Quanto alla causa, anche per essa dovrà specificarsi che l’ipotizzare contratti senza causa tipica o atipica, è un’ipotesi più di scuola che reale. Le parti non concludono contratti senza avere di mira un particolare scopo, questo potrà essere lecito e/o illecito o semmai immeritevole di tutela, perché futile, come esprime l’art. 1322. Non resta che il riferimento alla forma. Detta forma è un requisito solo eventuale del contratto, quando la norma di legge imponga che il contratto sia rivestito della forma scritta a pena di nullità. Queste considerazioni inducono a ritenere abbastanza superflua una norma che pretenda di stabilire gli elementi del contratto. Vero è che il contratto si identifica con l’accordo di due o più parti per costituire, modificare o estinguere u rapporto giuridico patrimoniale. A ciò seguono poi particolari condizioni. Tra tali v’è quella che l’oggetto sia lecito, determinato e/o determinabile, che la causa sia meritevole di tutela e comunque non illecita, che la forma, ove prescritta, sia osservata.
Abbiamo poi condizioni specifiche per i contraenti: occorre che essi siano legalmente capaci di contrarre in senso generale, che siano legittimati a trattare su quel determinato oggetto e che la loro volontà si sia liberamente formata.