La parificazione non toglie però una notevole diversità di regole fra enti riconosciuti e non. I beni sia delle associazioni che delle fondazioni riconosciute e non, appartengono a soggetti distinti da ogni altro e sono perciò destinati alla soddisfazione esclusiva dei creditori dei soggetti impersonali nel cui patrimonio entrano. Se deve però aggiungere che se si tratta di un’associazione, i creditori possono anche rivolgersi a coloro che hanno agito in nome e per conte dell’ente determinando la nascita delle obbligazioni; in altre parole il patrimonio di una persona giuridica, è dotato di autonomia perfetta, imperfetta è invece l’autonomia patrimoniale delle associazioni non riconosciute. La responsabilità di coloro che hanno agito per l’associazione non riconosciuta è sancita in una disposizione (art. 38) la quale si riferisce a l fondo comune. Ma già prima dell’entrata in vigore dell’intero codice il giurista, chiariva che l’espressione fondo comune solo apparentemente lascia in piedi il dogma della comunione. L’art. 37 del codice sancisce infatti, l’assoluta indivisibilità del fondo comune finché l’associazione dura. Va inoltre considerato che la realtà legislativa comprende ipotesi di persone giuridiche che non godono di autonomia patrimoniale perfetta. Con riguardo agli enti, va infatti segnalata la legge 383/2000 la quale stabilisce che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l’associazione di promozione sociale, i terzi creditori devono far valere i loro diritti sul patrimonio, ma possono rivalersi nei confronti delle persone che hanno agito in nome e per conto dell’associazione. Nel quadro delle diversità tra enti riconosciuti e non va sottolineato che solo i primi fruiscono di un sistema di registrazione il quale rende di pubblica conoscenza la loro configurazione concreta.
Talché acquistano giuridica certezza situazioni e vicende dell’ente che hanno piena efficacia anche verso l’esterno, senza che la persona giuridica debba dare alcuna prova della loro effettiva conoscenza. Sin da ora è necessario sottolineare che mentre sono soggetti le associazioni non riconosciute, è assai dubbia la possibilità di configurare vere e proprie fondazioni non riconosciute.