Con al mancata esecuzione della prestazione si verifica l’inadempimento dell’obbligazione che comporta la responsabilità del debitore che resta obbligato verso il creditore. Tale prestazione è strumentale a far conseguire al creditore la soddisfazione del suo originario interesse, ma anche l’interesse ad essere reso indenne dal disagio. Il debitore ha la possibilità di liberarsi da tale responsabilità fornendo la prova che la causa dell’inadempimento risiede in un’impossibilità della prestazione a lui non imputabile (art. 1218). Tale impossibilità deve essere oggettiva.

Il debitore inoltre, che si avvale di altre persone in caso di inadempimento non può comunque sfuggire alla responsabilità verso il creditore in quanto risponde anche dei fatto dolosi o colposi di costoro. L’evento che ha causato l’impossibilità della prestazione, dovrà avere caratteri di inevitabilità e imprevedibilità. Sono tali gli venti qualificabili come caso fortuito, fatti quali il black out, l’alluvione ecc.. Altri eventi sono ricondotti alla forza maggiore e possono consistere tanto in un evento fisico-naturale (il ponte sul fiume è pericolante ed è chiuso al traffico) sia a fatti di terzi (scioperi) oppure ad una decisione imperativa di un’autorità, o quale sanzione contro la politica aggressiva di uno Stato straniero. Il criterio della diligenza non risulta direttamente utilizzabile dal creditore che intenda provare che l’inadempimento o il ritardo dipendono da causa a lui non imputabile. Il criterio della diligenza serve piuttosto ad individuare l’ambito e la portata degli obblighi assunti dal debitore. Tale criterio può essere usato per ricostruire la tipologia, la portata, lo stesso contenuto della prestazione cui si è obbligato, col risultato di poter delimitare anche gli eventuali confini di esigibilità della prestazione. Il contenuto e le modalità in cui si svolge l’adempimento dell’obbligazione, ha portato ad elaborare una distinzione descrittiva tra due categorie di obbligazioni: le obbligazioni di mezzo e le obbligazioni di risultato. Si tratta in entrambi i casi di prestazioni di fare nelle quali l’obbligo assunto dal debitore è indirizzato a realizzare l’interesse del creditore. Quale obbligazioni di mezzi si può indicare la prestazione del lavoratore subordinato. Il lavoratore ha fornito al creditore determinati mezzi, quali la prestazione di lavoro, mentre il creditore con tali mezzi potrà realizzare un risultato produttivo.

Diverso è il caso dell’artigiano cui affidiamo il compito di riparare una macchina. Oggetto dell’obbligazione non sono i mezzi ma il risultato. Questa distinzione è stata particolarmente utile per trovare una collocazione ad alcune prestazioni particolari, come quelle dell’avvocato o del medico. Tuttavia, se da un lato è scontato che il medico non è responsabile della dovuta guarigione del malato, è pure vero che molto spesso si parte proprio da questo mancato risultato per verificare se nell’esecuzione della prestazione medica sono state osservate tutte le regole tecniche. Tali distinzioni sono peraltro poco adatte e compatibili con altre tipologie di prestazioni, come le prestazioni di dare. Queste vanno distinte tra prestazioni di dare cosa generica o cosa specifica. L’obbligazione di dare cosa di genere pone come l’oggetto dell’obbligazione una determinata quantità di beni appartenenti ad un particolare genere. La fungibilità del bene oggetto dell’obbligazione comporta per il debitore una possibilità limitata di procurarsi la quantità di beni dovuta. Né potrà evitare di effettuare la consegna adducendo il fatto di aver esaurito la scorta in quanto questa sarebbe un’impossibilità meramente soggettiva. Questo aspetto è ancora più evidente nelle obbligazioni pecuniarie, per le quali non è neanche proponibile un problema d’impossibilità oggettiva della prestazione. Diverso è il caso delle obbligazioni di dare cosa determinata, un quadro, una specifica collezione di argenti ecc.. In questo caso il perimento della cosa oggetto della prestazione rende la prestazione impossibile ed apre il problema dell’imputabilità o meno al debitore dei tale impossibilità.

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