Anzitutto va detto che l’art. 117 Cost. afferma che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione e dai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali. In particolare lo Stato esercita una legislazione esclusiva su determinate materia indicate nell’art. 117 Cost., ci sono poi materie che rientrano nella legislazione concorrente dello Stato e delle Regioni, mentre ogni altra materia che non rientra nella competenza esclusiva o concorrente dello Stato è di competenza esclusiva delle Regioni.

  • Iniziamo con la legislazione statale

L’art. 70 cost. stabilisce che la funzione legislativa è esercitata collettivamente dalle due camere. Normalmente le leggi sono adottate nei modi indicati agli art. 71-75 Cost., si parla di leggi ordinarie. Ma in alcuni casi l’attività delle Camere è affiancata da quella del Governo. Si possono così avere i decreti legislativi o delegati (quando la funzione legislativa è esercitata dal Governo su delega del Parlamento  che nella c.d. legge delega deve determinare i principi e i criteri direttivi e l’oggetto su cui legiferare – art.76 cost.). Oppure i decreti legge (quando al funzione legislativa è esercitata dal Governo senza preventiva delegazione delle Camere. Ciò è però possibile solo nei casi di necessità e urgenza e il Governo deve il giorno stesso presentare il decreto alle camere per la sua conversione in legge. Il decreto perde efficacia sin dall’inizio se non viene convertito in legge entro 60 giorni dalla sua pubblicazione).

Parlando delle leggi e degli atti aventi forza di legge (decreti legge e decreti legislativi) va anche detto che le leggi che recepiscono normative comunitarie assumono un rango superiore rispetto alle leggi ordinarie a seguito del primato del diritto dell’UE

Per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza esclusiva dello Stato ricordiamo:

a)      i rapporti internazionali e con l’UE

b)      i rapporti tra la repubblica e le confessioni religiose

c)      tutela del risparmio e mercati finanziari

d)     tutela della concorrenza

e)      cittadinanza, stato civile e anagrafe

f)       ordinamento civile

  • Invece per quanto attiene alla legislazione regionale come detto le regioni hanno competenza concorrente con lo Stato nelle materie indicate all’art.117 cost. Mentre in tutte le materie che non rientrano nella competenza concorrente o esclusiva dello Stato, le regioni hanno competenza esclusiva. Se però il Governo ritiene che una legge regionale abbia ecceduto la competenza della regione può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte Cost. e la stessa cosa può fare la regione se ritiene che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o di un’ altra regione abbia leso la sua sfera di competenza.

Lascia un commento