Le norme giuridiche, per essere tali, devono essere:
1. Generali cioè non devono essere disposte per qualcuno in particolare ma erga omnes o tuttavia per una ben precisa categoria di soggetti;
2. Astratte cioè al momento della creazione della norma non ci deve essere nessun evento a cui queste si riferiscono in particolare ma il caso deve rimanere astratto, cioè per fattispecie;
3. Uguali cioè la legge è uguale per tutti i cittadini senza distinzione di alcun tipo (art. 3 Cost.);
4. Obbligatorie cioè le norme devono essere sottoposte obbligatoriamente a tutti senza distinzione di alcun tipo.
Lo Stato si attribuisce un potere di coercizione e di punizione, per ogni violazione o tentativo, nel momento stesso in cui toglie ai singoli il potere di farsi giustizia personalmente. La forza al servizio del diritto.
Tra le innumerevoli forme e tipologie di norme giuridiche è bene distinguere tra:
• INDEROGABILI (o COGENTI o IMPERATIVE) = queste sono le norme giuridiche si impongono in ogni caso e che prescindono dalla volontà delle parti.
• DEROGABILI (o RELATIVE o DISPOSITIVE) = sono, invece, quelle la cui applicazione può essere evitata mediante un accordo delle parti interessate.
Ogni violazione delle norme, è espressamente punita dall’ordinamento giuridico stesso, che tramite i due codici di procedura, civili e penale, applicano rispettivamente le relative sanzioni e pene.
Si noti bene che il principale obiettivo dell’ordinamento giuridico è la tutela dei diritti e la disciplina della società tramite le norme. Secondaria è, invece, la repressione degli illeciti nel caso in cui l’obiettivo primario venga oltraggiato e violato.
Le conseguenze estreme alla violazione dell’ordinamento giuridico sono:
• l’ESECUZIONE = l’ordinamento da un lato crea un evento positivo consistente nell’esecuzione forzata e dall’altro un evento negativa che corrisponde alla nullità dell’atto che ha violato la norma (es. hai rubato, restituisci);
• la PENA, = l’ordinamento infligge un male a chi ha violato la norma non direttamente in relazione con la lesione compiuta (es. hai rubato, vai in prigione).
Intermedie all’esecuzione e alla pena sono il RISARCIMENTO e la RIPARAZIONE.
Sotto il profilo della sanzione le norme si distinguono in:
• PRIMARIE = sono tutte le norme che pongono la regola da seguire erga omnes;
• SECONDARIE = sono tutte le norme che prevedono le relative sanzioni per l’infrazione delle stesse.
Una stessa norma primaria può essere assistita da più norme secondarie. La sanzione prevista dall’art.2043 cod. civ. è la sanzione principale del Diritto Privato che obbliga chiunque arrechi un danno altrui al risarcimento dello stesso danno. Quindi la sanzione principale del cod. civ. è il risarcimento.
Ovviamente non potrebbe essere tutelato l’ordinamento giuridico esclusivamente dal Codice Civile ma per fare ciò è necessario anche il cod. penale con cui il Diritto Privato a anche a che fare. Infatti da uno stesso fatto può dipendere un illecito Civile e contemporaneamente un reato penale con le due relative conseguenze, sanzionatorie e penali.
Inoltre distinguiamo norme:
• PERFETTE = sono le norme che prevedono un’apposita sanzione, nullità o pena. (Es. art. 2043 cod. civ.= risarcimento dei danni);
• IMPERFETTE = sono le norme che prevedono doveri non sanzionabili (Es. art. 315 cod. civ. = rispetto verso i genitori).
Infine si distingue il:
• DIRITTO MATERIALE = l’insieme delle norme che regolano i rapporti di vita (es. art. 2043 cod. civ.);
• DIRITTO STRUMENTALE = l’insieme delle norme che dettano le regole da seguire per la tutela dell’ordinamento giuridico tramite le relative conseguenze ad ogni violazione. In questa categoria rientrano tutte le norme del Codice di procedura Civile e penale.
La costituzione, abbiamo detto, prevede che l’ordinamento giuridico fosse applicabile in tutto il territorio statale. Tuttavia, in alcuni casi e per alcune materie, soprattutto in caso di pericolo, di ordine pubblico o di calamità e necessità, è possibile derogare tale principio con l’applicazione delle norme solo in alcune determinate parti dello Stato. Da tale distinzione nasce la differenza tra diritto generale e diritto locale.
Importantissima è anche la distinzione fra:
• DIRITTO COMUNE = questo è il diritto che viene applicato a tutti i rapporti di un determinato tipo;
• DIRITTO SPECIALE = questo forma un diritto proprio e caratteristico soddisfacendo particolari esigenze della vita riferendosi a determinate circostanze, categorie e/o persone.
Comunque il diritto speciale prevale sul diritto generale per cui in mancanza di norme speciali si applica il principio generale che regola la materia. Nel caso in cui una norma, poi, specifichi il capo in particolare, la norma speciale si sovrappone a quella in generale sostituendola.
Alcune attività particolarmente importanti in campo sociale o economico prevedono la presenza di autorità che controllino appositamente ed in maniera autonoma il campo loro conferito.
Questo è quanto accade per i mercati finanziari con l’istituzione di particolari istituti di controllo (es. la CONSOB per la borsa o l’ISVAP per le assicurazioni) e di tutela tramite un garante pubblico di controllo (es. per l’editoria, la privacy, la radiodiffusione, ecc.). Dato che questi organi tutelano tutti e creano conseguenze erga omnes, ne deriva che i loro provvedimenti hanno valore normativo e vengono perfino pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica oltre che nei singoli bollettini degli enti sottoposti alla vigilanza.