Le cose fuori commercio sono cose di cui non si può acquistare la proprietà (art. 1145). Le antiche fonti romane includevano nella categoria le parti del corpo umano vivente, le cose consacrate, quelle destinate ad uso pubblico ecc. Le res extra commercium erano anche considerate extra patrimonium, dal momento che non erano oggetto di rapporti giuridici patrimoniali privati.
Adesso si includono i beni pubblici del demanio e del patrimonio indisponibile, le res sacrae, le res communes omnium che si considerano inidonee all’appropriazione stante la loro presenza in natura in quantità superiore ai bisogni umani; il corpo umano ecc. La legislazione moderna ha introdotto vincoli che talvolta sono così rigidi da comportare divieti di alienazione delle cose.