L 184 4/5/1983 In questo particolare caso di adozione valgono regole molto simili a quelle dell’adozione dei minori, con alcune differenze.
- Il nullaosta. I coniugi, oltre alla dichiarazione di idoneità, devono anche chiedere il nullaosta al ministero degli esteri per l’entrata del minore in Italia. Il nullaosta è concesso quando l’autorità straniera del Paese d’origine del minore ha emanato un provvedimento di affidamento preadottivo o di adozione di quel minore ai coniugi. Tale provvedimento, per essere valido, deve essere dichiarato conforme alle norme dello Stato dove è stato emesso; la dichiarazione di conformità viene fatta dall’autorità consolare italiana presente in quello Stato. Questo doppio controllo (provvedimento dell’autorità straniera, dichiarazione del consolato) viene richiesto affinché l’adozione non sia fatta in contrasto con le norme di entrambi i Paesi per scopi di lucro, o comunque non nell’interesse del minore.
- Dichiarazione di efficacia. Ottenuto il nullaosta, i coniugi devono chiedere che i provvedimenti di affidamento preadottivo o di adozione emessi nel Paese straniero abbiano efficacia in Italia. L’efficacia di tali provvedimenti è dichiarata dal tribunale. Il decreto di adozione del minore straniero produce gli stessi effetti di quello del minore italiano. Inoltre, il minore straniero adottato da cittadini italiani acquista la cittadinanza italiana.