L’adempimento è l’esatta esecuzione, da parte del debitore, della prestazione che forma oggetto dell’obbligazione. Ad esso consegue l’estinzione dell’obbligazione e con questa la liberazione del debitore.

L’esattezza dell’adempimento va valutata sotto diversi aspetti:

a) Modalità e luogo dell’esecuzione: un principio che il codice civile formula in termini generali è quello secondo il quale”nell’adempiere l’obbligazione” il debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia, ovvero diligenza dell’uomo medio. La prestazione deve essere eseguita per intero: il creditore può sempre rifiutare un adempimento parziale anche se la prestazione è divisibile.

b) Il tempo dell’esecuzione: la prestazione deve essere eseguita da debitore a richiesta del creditore o se è fissato un termine, alla scadenza del termine.

c) Il luogo: la prestazione deve essere eseguita nel luogo stabilito dalle parti e se le parti non hanno stabilito nulla al riguardo, valgono le seguenti tre regole:

– l’obbligazione di pagare una somma di denaro si adempie al domicilio del creditore al tempo dell’adempimento

– l’obbligazione di consegnare una cosa determinata va adempiuta nel luogo in cui la cosa si trovava quando è sorta l’obbligazione

– ogni altra obbligazione si adempie al domicilio del debitore al momento dell’adempimento

d) La persona che esegue la prestazione: di solito va eseguita dal debitore, ma la prestazione può essere di natura tale per cui risulti indifferente che ad adempiere sia il debitore oppure un terzo. Il creditore può rifiutare l’adempimento del terzo solo in due casi:

– se ha un obiettivo interesse a che il debitore esegua personalmente la prestazione.

– se il debitore abbia manifestato al creditore la sua opposizione all’adempimento altrui.

Ma in questo caso il creditore ha la facoltà, non già il dovere, di rifiutare l’adempimento del terzo.

e) Il destinatario dell’adempimento: la capacità di intendere e di volere del creditore è rilevante: chi paga nelle mani del creditore incapace non è liberato a meno che non provi che quanto ha pagato è stato rivolto a vantaggio dell’incapace

f) L’identità della prestazione: il debitore è liberato solo se esegue la prestazione dovuta,

non è liberato se esegue una diversa prestazione, anche se di valore uguale o maggiore. 

Il debitore è inadempiente se non esegue la prestazione dovuta o se non la esegue esattamente, ossia nei modi, nel tempo, nel luogo accordati dal contratto o dai contraenti.

Queste è un primo, fondamentale, principio posto dal codice civile, un principio che fa dell’inadempimento un fatto oggettivo.

Al prodursi del fatto oggettivo consegue la responsabilità del debitore: egli infatti deve risarcire il danno che il suo inadempimento ha cagionato al creditore.

Il debitore è ammesso a provare che la mancata esecuzione della prestazione è stata determinata da sopravvenuta impossibilità della prestazione e che questa è derivata da causa a lui non imputabile. Art. 1218

Nel caso specifico deve:

1) Provare che la prestazione da lui dovuta è diventata impossibile. (l’impossibilità deve

essere oggettiva)

2) Deve provare che l’impossibilità è dipesa da causa a lui non imputabile.( deve provare

che l’evento è imprevedibile – caso fortuito \ fatalità –

Esistono alcuni casi in cui il debitore è sempre responsabile: nel caso di una prestazione di dare che abbia per oggetto una cosa di genere: una data quantità di denaro, tot barili di petrolio, grano.

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