Con la maggiore età la capacità di agire diviene completa. Si possono compiere da solo gli atti ed esercitare i diritti dei quali il soggetto era titolare al momento della nascita. Alla titolarità si aggiunge il potere dell’esercizio effettivo e diretto. L’acquisto della capacità di agire suppone la maturità psichica e fisica che la legge ritiene acquisita al compimento del diciottesimo anno. Il compimento della maggiore età abilita il soggetto a porre in essere tutti gli atti per i quali non sia richiesta un’età diversa. Un discorso parzialmente diverso va fatto a proposito della capacità a stipulare contratti di lavoro. La materia del rapporto di lavoro subordinato in relazione ai minori ha avuto nel corso degli anni notevoli variazioni. La disciplina attuale conferma la maggiore età come età necessaria alla stipulazione del contratto di lavoro subordinato. Tuttavia vengono fatte salve le leggi speciali che stabiliscono un’età diversa in materia di capacità a prestare il proprio lavoro e che abilitano il minore a stare in giudizio per la tutela dei diritti relativi al rapporto di lavoro. La capacità di agire può essere limitata contrariamente a quanto avviene per la capacità giuridica.
L’ipotesi di perdita totale o parziale della capacità di agire sono elencati sotto l’espressione di incapacità legale.