Un soggetto può validamente disporre delle proprie sostanze per il periodo in cui avrà cessato di vivere solo se in possesso della capacità di agire. Sono pertanto da considerare incapaci di disporre per testamento: i minori di età, gli interdetti per infermità di mente, coloro che sebbene non interdetti fossero, al momento in cui fecero testamento, per qualsiasi causa, anche transitoria, incapaci di intendere e di volere. Per quanto riguarda la capacità di ricevere per testamento, sono capaci di succedere tutti coloro che sono nati o concepiti al tempo dell’apertura della successione. Possono inoltre ricevere per testamento i figli di una determinata persona vivente al tempo della morte del testatore, benché non ancora concepiti cc 462. Sono esclusi dalla successione gli indegni (per es., chi ha volontariamente ucciso, o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta cc 463). Le persone giuridiche sono capaci di succedere cc 688 ss. Il testatore può sostituire all’erede designato un’altra persona nel caso in cui il primo non voglia o non possa succedere (sostituzione testamentaria).
Il testamento. cc 587 È l’atto, revocabile, con cui una persona dispone delle proprie sostanze o di parte di esse per il tempo in cui avrà cessato di vivere. Nel nostro ordinamento è l’unico atto che consente a un soggetto di disporre dei propri beni per causa di morte: la legge considera infatti nulle le disposizioni successorie contenute in un contratto e i patti successori. Le caratteristiche del testamento sono: revocabilità, personalità, unilateralità, solennità.
a) Revocabilità cc 679: il testamento può essere in qualsiasi momento modificato dal testatore. La revoca cc 680 si dice espressa se è contenuta in un nuovo testamento (o con atto redatto alla presenza di due testimoni) nel quale il testatore dichiara espressamente di revocare, in tutto o in parte, le disposizioni in precedenza dettate. La revoca può essere anche implicita cc 681: qualora, infatti, un testamento posteriore a un altro o ad altri non revochi in modo espresso le disposizioni precedentemente dettate, si devono considerare annullate cc 682 solo quelle che appaiano oggettivamente incompatibili con le disposizioni successive.
b) Personalità: il testamento dev’essere redatto personalmente dal testatore il quale non può delegare questo compito a un rappresentante né affidare a un terzo l’indicazione dell’erede o la determinazione delle quote.
c) Unilateralità: il testamento è un atto unilaterale, poiché esso è costituito dalla dichiarazione della volontà di una sola parte.
d) Solennità: il testamento può essere fatto solo nelle forme previste dalla legge. Il testamento cc 601 può essere redatto in due forme ordinarie: testamento olografo e testamento per atto di notaio, il quale si distingue in pubblico e segreto.
- Il testamento olografo. cc 602 È quello scritto per intero, datato e sottoscritto di proprio pugno dal testatore e per essere valido non deve contenere nessuna parte scritta con mezzi meccanici. La sottoscrizione dev’essere apposta alla fine delle disposizioni e viene considerata valida anche se non contiene per intero il nome e cognome del testatore, purché sia comunque individuabile con sicurezza.
- Il testamento per atto di notaio.
a) Il testamento pubblico. cc 603 È quello ricevuto dal notaio il quale in presenza di due testimoni redige per iscritto le dichiarazioni rese dal testatore; successivamente dà lettura delle disposizioni al testatore e ai due testimoni, insieme ai quali sottoscrive l’atto. Il testamento deve contenere l’indicazione del luogo e della data del ricevimento e l’ora della sottoscrizione; in caso di impossibilità o di grave difficoltà per il testatore di sottoscrivere, il notaio dovrà menzionare nell’atto le ragioni dell’impedimento: se il testatore è incapace anche di leggere, l’atto deve essere redatto in presenza di quattro testimoni.
b) Il testamento segreto. cc 604 Viene redatto dal testatore senza la presenza del notaio e dei testimoni e successivamente consegnato al notaio il quale attesta il ricevimento attribuendogli in questo modo valore di atto pubblico. Il testamento segreto si compone di due elementi: la scheda testamentaria, che ha natura giuridica di scrittura privata, e la consegna dell’atto al notaio il quale, al momento del ricevimento, redige un verbale avente natura di atto pubblico. Il testatore deve cc 605 consegnare personalmente la carta su cui è scritto il testamento al notaio il quale provvede a sigillare l’involucro, sul quale scrive l’atto di ricevimento, che va redatto dal testatore, dai testimoni e dal notaio; qualora manchi di taluno dei requisiti richiesti dalla legge cc 607 ha efficacia di testamento olografo se ne ha i requisiti.
3. Le cause di nullità e annullabilità. Sono cause di nullità tutti quei difetti di forma che escludono o rendono incerta l’autenticità della provenienza delle disposizioni dal testatore, la mancanza della redazione per iscritto da parte del notaio, delle dichiarazioni del testatore, quella della sottoscrizione nel testamento pubblico, quella dell’autografia o della sottoscrizione nel testamento olografo. Il testamento è invece semplicemente annullabile oltreché per i vizi di forma di minor rilevanza, per es., la mancanza della data nel testamento olografo, anche per l’incapacità di agire del testatore, per errore, dolo o violenza. Sia quello nullo sia quello annullabile possono essere impugnati da chiunque vi abbia interesse al fine di ottenere una pronuncia di annullamento da parte dell’autorità giudiziaria. Nel caso della nullità, l’azione può essere promossa in qualsiasi tempo, mentre nelle ipotesi di semplice annullabilità vige un termine di prescrizione di 5 anni.