Nozione di responsabilità oggettiva
Vi sono atti dannosi che sono leciti e non sono fonte di responsabilità e vi sono atti dannosi vietati, che possono venire impediti preventivamente, se possibile, e danno luogo a responsabilità per danni.
Vi è una terza categoria di attività dannose, intermedia tra queste due: attività che sono consentite, ma obbligano al risarcimento dei danni che ne derivano.
Si tratta di attività dannose o rischiose consentite, e che sono tuttavia fonte di responsabilità (responsabilità oggettiva o responsabilità senza colpa).
Le ipotesi di responsabilità oggettiva per rischio
La legge prevede in una serie di ipotesi una responsabilità senza colpa.
L’art. 2049 c.c. dispone che i padroni e i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiti.
La legge non ammette che il datore di lavoro si possa liberare provando di essere esente da colpa, avendo usato la dovuta diligenza nella scelta e nella sorveglianza del dipendente. La responsabilità del datore di lavoro è, dunque, una responsabilità indipendente dalla colpa.
Analogo fondamento oggettivo ha la responsabilità del proprietario di un veicolo per i danni cagionati dal conducente (art. 2054 c.c.).
Vi è poi una serie di norme che dispongono una responsabilità oggettiva per i danni cagionati da cose. Sia nel caso della rovina di un edificio come nel caso di danno da circolazione di veicoli, è stabilito che il proprietario, o altri soggetti indicati dalla legge, sono responsabili se l’incidente è dovuto a vizio di costruzione o a difetto di manutenzione (artt. 2053, 2054 c.c.). L’esercente risponde di qualsiasi danno che l’aeromobile abbia cagionato a persone ed a beni sulla superficie, anche per causa di forza maggiore, con la sola esclusione dei danni dovuti al fatto doloso di un terzo, compiuto senza connessione con l’esercizio dell’aeromobile, e dei danni dovuti esclusivamente a colpa del danneggiato (art. 965 c. nav.). L’esercente di un impianto nucleare è responsabile di ogni danno alle persone o alle cose, quando sia provato che il danno è causato da un incidente nucleare avvenuto nell’impianto nucleare o connesso con questo. Il codice civile contiene, inoltre, due norme che dispongono la responsabilità per il danno causato da cose o animali, salva la prova del caso fortuito (artt. 2051, 2052 c.c.).
La dimostrazione di aver adottato tutte le misure idonee ad impedire il fatto dannoso non è sufficiente per escludere la responsabilità. Dimostrare la mancanza d colpa non equivale ancora alla prova del caso fortuito.
La responsabilità per il fatto dei dipendenti
- Il rapporto di preposizione: l’art. 2049 c.c. esprime il principio che ciascuno deve rispondere dei danni cagionati a terzi dalle persone che impiega al proprio servizio. Perché operi questa responsabilità occorre un rapporto di preposizione fra l’autore del fatto dannoso (commesso o preposto) e il responsabile (committente o preponente); occorre inoltre che il danno sia stato cagionato dal preposto nell’esercizi delle incombenze alle quali è adibito. Chi si vale dell’opera di soggetti esterni o estranei non risponde dei danni che costoro possono illecitamente cagionare a terzi.
- L’esercizio delle incombenze: il fatto illecito del preposto impegna la responsabilità oggettiva del preponente solo se è stato compiuto nell’esercizio delle incombenze a cui egli è adibito. L’imprenditore deve rispondere dei danni che siano la maggiore realizzazione del maggior rischio che l’impresa introduce nella società. Perché ciò possa dirsi è necessario e sufficiente che il fatto dannoso sia stato agevolato dall’esercizio delle incombenze.
La responsabilità per il danno cagionato da cose o da animali
- Determinazione del responsabile: a proposito del danno cagionato da animali l’art. 2052 c.c. dispone che la particolare responsabilità in esso prevista, estesa fino al limite del caso fortuito, grava sul proprietario dell’animale, o su chi se ne serve per il tempo in cui lo ha in uso. La responsabilità in questione non colpisce chi detenga l’animale nell’interesse altrui. La disposizione sul danno cagionato da cose designa come responsabile colui che le ha in custodia (art. 2051 c.c.).
- Il caso fortuito quale limite della responsabilità: tanto la responsabilità per il danno cagionato dalle cose, quanto la responsabilità per il danno cagionato da animali, si estendono fino al limite del caso fortuito (artt. 2051, 2052 c.c.). La prova della mancanza di colpa non è sufficiente ad escludere la responsabilità, perché non equivale alla prova del fortuito. Provare il caso fortuito significa provare che il danno è dovuto a un evento imprevedibile e inevitabile, estraneo alla cosa o all’animale e alla sfera del custode. Un’interpretazione migliore ravvisa il caso fortuito nell’evento così raro, e straordinario nelle sue conseguenze, da essere estraneo al rischio tipico della cosa o dell’animale.
Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
La responsabilità oggettiva è osta dalla legge a carico di chiunque eserciti un’attività valendosi dell’opera di dipendenti o utilizzando cose che possano recare danno.
Se si tratta di un’attività pericolosa, concorre l’applicazione dell’art. 2050 c.c.: chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Se il danno è dovuto al fatto di un dipendente nell’esercizio di un’attività non pericolosa, il danneggiato dovrà provare la colpa di questo, al fine di far operare la responsabilità oggettiva del suo datore di lavoro. Ma se si tratta di un’attività pericolosa, invece, il danneggiato è esonerato da questa prova: starà invece a chi esercita l’attività pericolosa dimostrare che sono state adottate tutte l misure idonee ad evitare l’incidente.
Responsabilità del produttore
Se un incidente è causato da un difetto di produzione o di progettazione, il produttore risponde del danno e non gli è consentito di esonerarsi dalla responsabilità dimostrando la propria mancanza di colpa. La responsabilità è però esclusa se lo stato delle conoscenze scientifiche e tecniche al momento in cui il produttore ha messo in circolazione il prodotto non permetteva ancora d considerarlo come difettoso. Nell’ipotesi in cui l’identità del produttore non risulti dal prodotto o dalla sua confezione, il rivenditore deve dichiararla al danneggiato: se non lo fa, si rende personalmente responsabile.