La promessa al pubblico
Nella promessa al pubblico il promittente si rivolge al pubblico e promette una prestazione a favore di colui che si trovi in una determinata situazione o compia una determinata azione. In questo caso sorge un vero e proprio vincolo obbligatorio a carico del promittente dal momento in cui la promessa è resa nota al pubblico. La peculiarità della fattispecie consiste nel fatto che nel momento in cui la promessa diviene vincolante, il creditore è ancora indeterminato. In ogni caso colui che compierà l’atto si troverà nella situazione richiesta dalla promessa e in quello stesso momento acquisterà il diritto alla prestazione promessa. L’efficacia della promessa unilaterale è limitata entro il termine stabilito o in quello implicito secondo la natura o lo scopo della promessa stessa, e comunque, in mancanza di termine apposto dal promittente, il vincolo cessa qualora entro l’anno dalla promessa non gli sia stato comunicato l’avvenimento della situazione.
La gestione d’affari
La gestione d’affari, insieme al pagamento dell’indebito e all’arricchimento senza causa, appartiene agli altri fatti idonei a produrre obbligazioni. La gestione di affari altrui si verifica nel caso in cui qualcuno assuma consapevolmente la gestione di un affare altrui. In questo caso il gestore può agire spedendo il proprio nome o quello del soggetto nel cui interesse egli agisce cioè nella stessa posizione del mandatario con o senza rappresentanza. L’assunzione della gestione di affare altrui comporta per il gestore il sorgere dell’obbligazione a continuare nella gestione e portarla a termine.
Il gestore è soggetto alle stesse obbligazioni del mandatario, nel caso in cui provochi dei danni all’interessato, il giudice può moderare il risarcimento e valutare con minor vigore la colpa (art. 2030). L’interessato a sua volta è obbligato a adempiere le obbligazioni che il gestore ha assunto per lui. Nel caso in cui l’interessato ratifichi l’opera del gestore, a favore di quest’ultimo si producono gli stessi effetti del mandato con conseguente diritto del gestore al compenso per l’opera svolta.