Il termine persona designa ogni soggetto di diritto, anche se composto di più individui (persona giuridica). Sono soggetti del diritto le persone fisiche e le persone giuridiche. La Costituzione tutela l’individuo sotto più punti di vista. A garanzia della persona fisica è intervenuto anche il legislatore ordinario, sancendo diritti denominati personalissimi, in quanto caratterizzano la persona nella sua individualità. Sono il diritto al nome, il diritto all’immagine, il diritto all’integrità psicofisica, garantito sia nei confronti dello Stato sia di altri soggetti. Alla persona fisica è attribuita sia la capacità giuridica, ossia l’attitudine alla titolarità di diritti e di obblighi giuridici, sia la capacità di agire, che invece si sostanzia nella capacità di disporre concretamente dei propri diritti, cioè di stipulare contratti e altri negozi giuridici.  Le persone giuridiche sono enti cui la legge attribuisce la titolarità di rapporti giuridici in quanto volti al raggiungimento di scopi riconosciuti meritevoli di tutela. Sono generalmente designate come persone giuridiche solo quegli enti ai quali è stato attribuito il riconoscimento; qualora questo manchi si parla di enti di fatto o non riconosciuti. Le persone giuridiche si distinguono in associazioni riconosciute, fondazioni, società di capitali e possono essere pubbliche o private: sono pubbliche lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni e gli enti pubblici riconosciuti.

  • Le persone fisiche: capacità giuridica e capacità di agire  

Alla persona fisica l’ordinamento giuridico riconosce l’idoneità ad essere titolare di diritti e di obblighi giuridici: tale idoneità è definita capacità giuridica.

Essa spetta a ogni individuo, in ossequio al principio di eguaglianza sancito nella Costituzione, cost 3 secondo il quale «tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali».

La legge cc 1 stabilisce che la capacità giuridica si acquista al momento della nascita, cioè con la separazione dall’alveo materno e con l’inizio, anche se per pochi attimi, della respirazione polmonare. Tuttavia, alcune disposizioni di legge in tema di donazioni e successioni cc 462 784 consentono attribuzioni a favore del nascituro, sia esso concepito o meno, anche se non si può affermare che esista in capo a questo una capacità giuridica, giacché egli acquisterà tali diritti solo al momento della nascita. La capacità giuridica si perde solo con la morte.

1. La capacità di agire. Dalla capacità giuridica va distinta la capacità di agire cc 2 che consiste nella capacità di esercitare personalmente i propri diritti e di assumere obblighi giuridici. Si traduce in concreto nella idoneità a stipulare contratti e a stare in giudizio. Si acquista normalmente con la maggiore età, cioè al compimento del diciottesimo anno. Tuttavia, per taluni atti specifici la legge richiede un’età diversa.

a)           Capacità speciale di lavoro: per il proprio lavoro è sufficiente aver compiuto 15 anni. È richiesta L 977 17/10/1967 l’età di 16 anni per lavori pesanti o pericolosi. Per quanto riguarda la retribuzione, il minore può percepirla personalmente, ma non può usufruirne direttamente.

b)           Capacità di contrarre matrimonio, legittimare e riconoscere i figli: è sufficiente l’età di 16 anni, con l’autorizzazione del tribunale e l’assenso da parte di coloro che esercitano la potestà.

La capacità di agire perdura fino alla morte.

2. L’incapacità di agire. L’incapacità di agire può essere assoluta, nel caso di minore o di persona interdetta, oppure relativa, per il minore emancipato o l’inabilitato; in tal caso al soggetto è consentito compiere da solo esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, essendo necessaria l’assistenza di un curatore per quelli di straordinaria amministrazione. Il negozio posto in essere dall’incapace è sempre annullabile, bastando dimostrare l’appartenenza del soggetto a una delle categorie di persone incapaci sopraindicate.

L’incapacità di intendere e di volere. Chi abbia raggiunto la maggiore età, e abbia perciò la capacità di agire, può disporre liberamente dei propri diritti e obblighi con atti negoziali, purché sia in grado di valutare seriamente i propri atti e di volerli coscientemente; vi sono infatti dei casi in cui detta capacità risulta menomata. La volontà di un soggetto legalmente capace può essere alterata da una causa anche transitoria (ad es., ubriachezza, stato di ipnosi, assunzione di stupefacenti ecc.), per cui il soggetto stesso risulta incapace di intendere e di volere relativamente all’atto posto in essere in tale condizione.

Perché si possa parlare di incapacità non è necessario che le facoltà psichiche del soggetto siano completamente soppresse: è sufficiente anche un loro semplice perturbamento; in questo caso l’accertamento dell’incapacità è un’indagine posteriore, affidata al giudice. È necessario, a tal fine, che l’incapacità venga rigorosamente provata, con qualsiasi mezzo, da chiunque chieda l’annullamento dell’atto stesso. Se si richiede l’annullamento di un contratto stipulato dall’incapace naturale occorre cc 428 provare che la controparte era in malafede: si deve cioè dimostrare che costui era a conoscenza dell’incapacità e abbia inteso approfittarne.

Diritti della personalità. Ogni individuo è titolare di diritti, che tutelano la sua persona nei valori essenziali; essi comprendono: il diritto alla vita, all’integrità psicofisica; le libertà civili costituzionalmente garantite che si distinguono in libertà personali (cioè fisica, di circolazione, di soggiorno, di domicilio), libertà di religione, di manifestazione e comunicazione del pensiero (libertà di stampa e di informazione); diritto all’intimità privata (diritto al segreto, alla riservatezza, all’immagine); diritto all’identità personale (diritto al nome e all’identità sessuale); diritto alla paternità morale per le opere dell’ingegno e le invenzioni.

Tali diritti si dicono assoluti in quanto garantiscono al titolare un potere che egli può far valere nei confronti di tutti, concernono attributi essenziali della personalità e sono necessari in quanto ogni essere umano ne è titolare. Sono indisponibili, nel senso che il titolare non può rinunziarvi e non può cederli. I diritti personali si acquistano con la nascita e si estinguono con la morte: non si possono quindi trasmettere agli eredi. Non hanno valore di scambio, poiché sono reputati non commerciabili, salvo il diritto al risarcimento in caso di violazione, in quanto tutelano interessi morali, distinguendosi così dai diritti patrimoniali, che invece tutelano gli interessi economici. Gli stessi diritti inviolabili spettano anche allo straniero.

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